In caso di lavoro straordinario, il dipendente può rifiutarsi di farlo? Vediamo insieme cosa dice la legge.


Ogni dipendente ha un ammontare di lavoro (giornaliero o settimanale) da rispettare. Se si è full-time, ad esempio, il massimo di ore lavorate a settimana è solitamente pari a 40 ore.

Il tempo eccedente a questo limite viene considerato lavoro straordinario, che viene regolamentato proprio per evitare gli abusi.

Ma un dipendente è obbligato ad acconsentire alle richieste del datore di lavoro o dell’azienda di fare del lavoro straordinario o può rifiutarsi?

Vediamolo insieme.

Quali sono i limiti dell’orario straordinario?

Il classico orario di lavoro, come anticipato, prevede 40 ore settimanali, anche se alcuni contratti collettivi nazionali possono prevederne di meno per alcune categorie.
Ogni prestazione di lavoro che va oltre alle 40 ore settimanali (o al limite previsto dal Ccnl) deve essere considerato come lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario può essere considerato sia a livello settimanale che giornaliero. In questo secondo caso, inoltre, può essere considerato straordinario anche se non si “sfora” l’orario settimanale. Ad esempio, se si fanno 10 ore giornaliere, invece delle classiche 8.

La durata massima del lavoro straordinario (salvo alcune diverse disposizioni dei Ccnl) è di 48 ore in una settimana, ma viene calcolata per un periodo di quattro mesi (che può essere elevato a dodici, sempre secondo disposizione di alcuni Ccnl).

In ogni caso, è sempre previsto un limite massimo di 250 ore annuali per il lavoro straordinario.

Come sappiamo, le ore di lavoro straordinario sono retribuite in maniera diversa, ovvero con una maggiorazione, rispetto a quelle ordinarie.
Un’alternativa possibile, alla maggiorazione salariale, è il godimento di riposi compensativi di durata analoga, se previsto nel contratto di lavoro.

Lavoro straordinario: il lavoratore ha diritto di rifiutarsi?

Il lavoratore ha il diritto di rifiutarsi di svolgere lavoro straordinario, quando questo è vietato o non obbligatorio.

Un esempio sono gli studenti lavoratori, che possono legittimamente non prestarlo (come dichiarato nell’art.10, comma 1 della Legge n°300 del 1970) oppure se ci sono motivi di rilevante gravità, che sono indicati nella Circolare n°8/2005 del Ministero del Lavoro

Un’altra categoria che non può essere obbligata al lavoro straordinario sono i lavoratori disabili e invalidi, appartenenti alle categorie protette, se l’orario è incompatibile con il loro stato di salute.

A parte queste categorie, la richiesta di lavoro straordinario è consentita, da parte del datore di lavoro, se questo è previsto nel contratto collettivo. Ma anche nei seguenti casi:

  • Si presentano esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di altri lavoratori;
  • Per forza maggiore e in situazioni in cui la mancata esecuzione delle prestazioni potrebbe comportare un pericolo grave e immediato o un danno alle persone o alla produzione;
  • Per eventi particolari, come fiere, mostre e manifestazioni collegate all’attività produttiva, purché ci sia stata preventiva comunicazione agli uffici competenti.

In questi casi, il lavoro straordinario è obbligatorio, perché proviene da una richiesta formulata dal datore di lavoro ai dipendenti e che rientra nell’esercizio del suo potere direzionale e di organizzazione.

Se il lavoratore non aderisse alla richiesta, potrebbero esserci sanzioni disciplinari. E, nel caso di rifiuti immotivati e reiterati, potrebbe essere previsto anche il licenziamento.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore non ricade in una delle categorie o nei casi contemplati, allora può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario.