lavoro-pensionati-pa-corte-contiCon la delibera 80/2024 della Corte dei Conti della Regione Lazio si delineano i criteri per stabilire quali sono gli incarichi legittimi e quelli vietati per il lavoro per i soggetti pensionati nelle nostre Pa.


La Sezione della regione laziale ha così nuovamente affrontato il tema del conferimento di incarichi retribuiti a persone già collocate in pensione. Questo intervento si concentra sull’analisi di un caso specifico che coinvolge il Comune di Cassino, in provincia di Frosinone.

La richiesta del primo cittadino

Il Sindaco ha infatti chiesto un parere alla Corte riguardo alla possibilità di conferire un incarico retribuito al Responsabile finanziario del servizio tributi, che è andato in pensione il 1° novembre 2023. Il problema è sorto a seguito del pensionamento di altre due unità, che ha ridotto significativamente le risorse professionali disponibili nel Comune.

Ha inoltre specificato che l’incarico proposto avrebbe finalità di affiancamento, supporto e formazione del personale in servizio, escludendo attività di studio, consulenza o direzione. In pratica, l’ex funzionario dovrebbe condividere la propria esperienza operativa con il personale dell’ufficio tributi, senza assumere ruoli direttivi.

Infine ha richiamato le deliberazioni delle Sezioni Liguria n. 66/2023 e Lazio n. 88 del 2023 per supportare la sua richiesta, specificando che l’incarico rispetterebbe l’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Scopriamo dunque cosa hanno espresso i giudici contabili in tal caso.

Lavoro anche ai pensionati nelle Pa: le regole della Corte dei Conti

Il parere della Corte dei conti del Lazio offre una guida chiara agli enti locali sulla corretta applicazione delle norme relative agli incarichi conferibili ai pensionati, promuovendo un equilibrio tra il rispetto delle leggi e la necessità operativa delle amministrazioni pubbliche.

In sintesi questi sono i punti su cui si sono concentrati i giudici contabili:

  1. Ammissibilità della richiesta: la Corte ha considerato l’istanza ammissibile sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. La richiesta è stata avanzata dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’ente, ed è conforme alle disposizioni che disciplinano la contabilità pubblica e il contenimento della spesa.
  2. Analisi normativa: i giudici hanno sottolineato il divieto generale di conferire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi a soggetti in quiescenza, come previsto dall’art. 5, co. 9, del D.L. n. 95/2012. Tuttavia, le attività di mera assistenza e formazione operativa, che non richiedono competenze specialistiche o non rientrano nei contratti d’opera intellettuale, sono escluse da questo divieto.
  3. Orientamenti giurisprudenziali: diverse pronunce, tra cui quelle delle Sezioni Liguria e Lazio, hanno stabilito che incarichi di supporto operativo e formazione, che non comportano funzioni direttive o consulenziali, possono essere conferiti a titolo oneroso a pensionati. La giurisprudenza ha evidenziato la necessità di un’applicazione restrittiva del divieto, limitandolo alle fattispecie espressamente previste dalla legge.

La Corte dei conti del Lazio ha pertanto confermato che l’incarico proposto dal Sindaco di Cassino non rientra tra quelli vietati, purché si limiti all’assistenza e alla formazione operativa del personale. Tale incarico deve escludere qualsiasi funzione direttiva, dirigenziale o consulenziale per essere considerato legittimo e in linea con il principio di contenimento della spesa pubblica.

Il testo della deliberazione

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it