L’Inps, con la circolare 98, ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi delle norme (previste nella legge 191 del 23 dicembre 2009) che istituiscono vantaggi per chi assume lavoratori disoccupati che versano in particolari condizioni. Di seguito, elenchiamo i diversi casi e le relative modalità di godimento del beneficio.
DISOCCUPATI CON PIU’ DI 50 ANNI – I lavoratori, oltre ad avere più di 50 anni, dovranno essere titolari di un’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Al datore di lavoro, il beneficio correlato all’assunzione è riconosciuto per tutta la durata del rapporto e “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 e nel limite, per l’anno 2012, di euro 769.453,38; in caso di proroga a tempo determinato di un rapporto già agevolato il beneficio non può essere complessivamente superiore a dodici mesi”. Il beneficio è applicabile solo ne caso in cui non sia possibile applicare gli incentivi previsti dagli articoli 8, comma 2 e 25, comma 9 della legge n 223 del 1991 e che ”per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012, il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore”.
DIPENDENTI CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI – Altro caso è la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore. L’Inps specifica che “al datore di lavoro che abbia originariamente assunto lavoratori in mobilità o lavoratori con almeno 50 anni che godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali spetta il prolungamento delle retribuzioni contributive oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012”.
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – E’ prevista per i lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile; il beneficio per il datore di lavoro spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ed è erogato, nel limite di euro 794.629 per l’anno 2012, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Clicca qui per consultare la scheda tecnica: Circolare-numero-98-del-06-08-2014
FONTE: CGIAMestre