Interessati coloro che perfezionano i 61 anni e 7 mesi di età unitamente al quorum 97,6 tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2016. L’accoglimento della domanda sarà comunicato dall’Inps entro il 30 Ottobre.
Occhio al calendario. Chi intende fruire della disciplina previdenziale riservata ai lavori usuranti (Dlgs 67/2011) il prossimo annno dovrà fare attenzione a presentare la relativa domanda all’Inps entro il 1° Marzo 2016. Il Decreto legislativo 67/2011 ha indicato infatti che il termine per la presentazione delle domande volte all’accertamento dei requisiti per i lavoratori che maturano un diritto a pensione tra il 1° gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2016 con la disciplina agevolata prevista per questa tipologia di lavoratori (cioè quella delle quote) scade proprio il 1° Marzo 2015.
Il termine. La data in questione non è perentoria ma il ritardo comporta automaticamente lo slittamento in avanti della decorrenza della pensione, qualora l’inps comunichi all’interessato la possibilità di accedere al regime in parola. In particolare, la legge prevede che l’eventuale presentazione della domanda oltre i termini determini, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione (anticipato) pari:
1) a un mese, se il ritardo della presentazione è contenuto in un mese (cioè se la domanda viene presentata entro il 1° Aprile); 2) a due mesi, se il ritardo della presentazione è compreso tra un mese e due mesi (cioè dopo il 1° Aprile ed entro il 1° Maggio 2016); 3) tre mesi se il ritardo della presentazione è di tre mesi e oltre (cioò dopo il 1° Maggio 2016).
Non è la domanda di pensionamento. La scadenza in parola riguarda la presentazione della domanda di riconoscimento del bonus per l’anticipo della pensione; non è, dunque, la domanda di «pensionamento» vera e propria. La richiesta di beneficio (che va presentata entro il 1° marzo) ha un’efficacia unicamente come domanda di riconoscimento del «diritto al pensionamento sulla base della disciplina di cui al Dlgs 67/2011». Di conseguenza, l’erogazione della pensione resta subordinata alla successiva presentazione della domanda di pensione vera e propria.
Per l’appuntamento del 1° Marzo come ha spiegato il ministero del lavoro, occorre produrre idonea documentazione da cui risulti: a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio di cui al dlgs n. 67/2011; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti, c) allegare, in relazione ai tipi di attività lavorative usuranti, la documentazione minima necessaria, in assenza della quale la domanda non è ritenuta procedibile (non si procede a un esame di merito). La documentazione in parola – per l’elenco dei documenti da allegare si veda la Circolare del Ministero del Lavoro 22/2011 – deve essere richiesta al datore di lavoro in copia con indicazione di conformità all’originale.
L’eventuale ammissione al beneficio sarà comunicato dall’Inps agli interessati entro il 30 ottobre.
Il Beneficio. Com’è noto gli usurati possono andare prima in pensione, anche cinque anni prima dell’età ordinaria cioè a 61 anni e 7 mesi nel 2016 con 35 anni di contributi alle spalle. I beneficiari si distinguono in due categorie. Da un lato ci sono gli addetti a lavori faticosi e pesanti, ossia lavoratori addetti alle mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Dall’altro ci sono i lavoratori notturni. Per loro i requisiti sono diversi a seconda del numero di notti lavorate: se hanno almeno 78 notti lavorati devono raggiungere quota 97,6 (con età minima di 61 anni + 7 mesi); se hanno lavorato da 72 a 77 notti l’anno devono raggiungere la quota 98,6 (con età minima di 62 anni + 7 mesi); se hanno lavorato da 64 a 71 notti devono perfezionare quota 99,6 (con età minima di 63 anni + 7 mesi). Chi cumula contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ha i requisiti piu’ elevati di un anno. In entrambi i casi i lavori devono essere svolti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività.