lavoratori-precoci-scadenza-pensioneLavoratori Precoci: si avvicina la scadenza per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni per il conseguimento della pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto.


Il 1° marzo 2021 spira la prima finestra utile per produrre l’istanza di verifica del possesso dei requisiti per andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.

L’appuntamento riguarda i lavoratori precoci – cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età – che si riconoscono in uno nei profili di tutela previsti dall’articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti alle mansioni gravose o alle mansioni usuranti) e che maturano nel corso del 2021 il requisito contributivo di 41 anni ovvero 2132 settimane contributive.

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Lavoratori Precoci: scadenza vicina per verifica possesso requisiti pensione

La scadenza è dunque come detto il 1° Marzo.

Al beneficio sono ammessi tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonchè alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi a condizione di rispettare una delle seguenti condizioni:

a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

d) siano lavoratori dipendenti che abbiano svolto una o più attività professionali definite gravose ai sensi del DPCM 87/2017 come modificato dal D.M. 5.2.2018 per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa;

e) siano lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (si tratta dei lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni).

 


Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)