lavoratore-in-quarantena-smart-workingSmart Working: quali regole devono essere adottate se è un lavoratore è in regime di quarantena? Alla domanda di un Ente risponde l’esperto, Andrea Bufarale.


Questo l’interrogativo:

Recentemente alcuni dipendenti di questa amministrazione sono stati posti in quarantena dall’azienda sanitaria locale per contatto con sospetto covid-19 positivo e hanno quindi trasmesso al datore di lavoro la conseguente certificazione di malattia del medico curante.

Alla luce del vigente quadro normativo (a linea del comma 1 dell’art. 87, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, modificato dalla legge di conversione) sarebbe legittimo un accordo tra datore di lavoro pubblico e lavoratore in quarantena, in quanto contatto stretto di soggetto positivo a Covid-19, avente a oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working?

Covid-19, quarantena compatibile con lo Smart Working?

Lavoratore in quarantena e Smart Working

Il quesito posto all’odierna attenzione trova soluzione nel recentissimo decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre scorso a seguito dell’emanazione da parte del governo dei D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed in particolare dell’art. 3 comma 3 del primo nel quale viene stabilito che “venga incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione”.

L’art. 4, del decreto 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione prima citato prevede infatti che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario…omissis…che non si trovi nella condizione di malattia certificata, il lavoratore svolge la propria attività in modalità agile…”.

Tale articolo disciplina addirittura che qualora per la natura della prestazione lavorativa il ricorso al lavoro agile non risulti possibile, il dirigente provvede all’assegnazione del dipendente allo svolgimento di altre attività comprese nella declaratoria della propria categoria o area di inquadramento come definite dalla contrattazione collettiva oppure lo svolgimento di attività formativa professionale.

Pertanto, fatto salvo il caso di positività accertata, che fa insorgere lo stato di “malattia” del dipendente e per il quale risulta escluso lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (in quanto soggetta alla tutela dell’istituto di previdenza), in caso di lavoratore posto in “quarantena preventiva” lo stesso e’ abilitato (anzi deve) a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile.

(A questo link potete consultare un approfondimento della nostra redazione sullo Smart Working.)

Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli: le istruzioni dell’INPS.


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]