L’Inail ha nuovamente preso in considerazione il tema degli infortuni in itinere, più volte dibattuto nelle sedi dei tribunali, soprattutto nel momento in cui intervengono delle deviazioni dal percorso casa-lavoro, dovute a motivi personali.
Pertanto nelle conclusioni della circolare n. 62 del 18/12/2104 l’Inail precisa che: “l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati. Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Con il termine di missione si intende un’azione che è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che succede durante queste azioni deve essere considerato come se si fosse verificato all’interno del luogo di lavoro. Questo perché la missione o la trasferta vengono viste come attività lavorativa accessoria e che sono funzionalmente connesse. Esse hanno validità dal momento di inizio della missione e fino al momento della sua conclusione.
Tale interpretazione si applica ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
FONTE: CGIA Mestre