Il Ministero del Lavoro aggiorna il nuovo modello di Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) per richiedere l’Isee dopo le recenti modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto sulla scuola (Dl 42/2016). Si tratta di una modifica temporanea, che resterà in vigore sino a 45 giorni dopo il recepimento definitivo dei principi giurisprudenziali con modifiche al regolamento di disciplina (dpcm n. 159/2013).
Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento il decreto legge ha introdotto due modifiche per il calcolo dell’ISEE. In primo luogo si esclude dalla nozione di reddito disponibile dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito) percepiti in ragione della condizione di disabilità, qualora essi siano esclusi dal reddito imponibile IRPEF. Vale a dire che le somme derivanti da indennità di accompagnamento, le pensioni di inabilità civile (sia totale che parziale), l’indennità di frequenza, le indennità relative alla cecità e sordità non rileveranno più ai fini Isee. E dunque non concorreranno alla formazione del reddito disponibile del soggetto con il rischio di determinare la sua esclusione o la riduzione dell’entità delle prestazioni socio-sanitarie il cui reddito risulta legato all’Isee.
In secondo luogo si prevede l’applicazione di un’unica maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, in sostituzione delle riduzioni, dalla somma dei redditi del nucleo familiare e fino a concorrenza degli importi, delle specifiche spese o franchigie previste in questi casi. Queste franchigie, come noto, recavano una serie di detrazioni dal medesimo reddito disponibile, relative al caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità media, grave o non autosufficiente temperando il reddito rilevante ai fini Isee in funzione del grado della disabilità dei soggetti (tenendo conto anche della loro minore età).
In attuazione delle suddette modifiche il Ministero del Lavoro ha provveduto, quindi, con il decreto numero 146 pubblicato ieri ad aggiornare il modello DSU al fine di rendere operativa la disciplina transitoria. In particolare il Ministero precisa che nel Quadro FC4, destinato ai “redditi e ai trattamenti da dichiarare ai fini Isee“, quelli cioè che vanno prodotti dall’utente in quanto non erogati direttamente dall’Inps, occorrerà indicare solo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef, esclusi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità. Dunque non devono essere indicati in questo campo, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad es. i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale).
Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.
Le norme avranno, come detto, una efficacia temporale limitata in quanto verranno meno a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, in attuazione delle future modifiche regolamentari.