Iscritti Fondi Pensione, rafforzati gli obblighi di trasparenza: lo prevede un passaggio del decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali all’esame del Parlamento.
Un sistema di governance e di gestione del rischio più efficace, meno barriere transfrontaliere, più trasparenza e informazione per gli iscritti e rafforzamento dell’attività di vigilanza. Sono questi i punti salienti dello schema di decreto legislativo adottato dal Governo volto al recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta direttiva IORP II) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Il provvedimento, attualmente all’esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l’acquisizione dei relativi pareri, è volto alla creazione di un quadro normativo unitario minimo e armonizzato della previdenza integrativa nell’UE e dovrà essere adottato definitivamente entro il 13 gennaio 2019. Quattro le novità che si apprestano ad entrare in vigore realizzate tramite una modifica in più punti del Dlgs 252/2005.
Governance e gestione del rischio
Sul fronte della governance del rischio viene esplicitato il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate; vengono elencate le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione, devono dotarsi tra cui gestione dei rischi, la revisione interna, la funzione attuariale, la valutazione interna del rischio. Si riconosce ai fondi pensione la facoltà, nel rispetto di determinati criteri, di esternalizzare le proprie funzioni (comprese quelle fondamentali), permanendo però la responsabilità finale in capo all’organo di amministrazione del fondo pensione.
La direttiva UE dispone anche l’ampliamento del novero dei soggetti a cui può essere conferita la gestione delle risorse dei medesimi fondi, comprendendovi anche gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) alternativi costituiti in Italia o in altri Stati membri e rafforzando il ruolo del depositario , ossia del soggetto presso cui devono essere depositati liquidità e strumenti finanziari dei fondi – incarico che può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche –, attraverso una specificazione delle sue funzioni, nonché dei criteri da adottare al fine di tutelare le risorse conferitegli.
Informativa e Trasparenza
In materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche, si dispone, in particolare che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche nonchè su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione.
La direttiva prevede, inoltre che a ciascun aderente vengano trasmessi un documento annuale sulla propria posizione individuale e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche e informazioni periodiche sulle opzioni esercitabili per l’erogazione delle rendite pensionistiche.
Viene inoltre rafforzato l’obbligo di pubblicità relativo all’informativa che i fondi pensione devono fornire agli iscritti circa le scelte di investimento. Scatta, infine, l’introduzione dell’obbligo per i fondi pensione di redigere e rendere pubblici i propri bilanci e, per i fondi aperti e le forme pensionistiche complementari individuali, i propri rendiconti, ai quali viene attribuita valenza di comunicazione sociale ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal codice civile in caso di comunicazioni false.
Vigilanza
Nell’ambito della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari si dispone che la COVIP eserciti una vigilanza prudenziale, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare, tenendo conto della natura, delle dimensioni e dell’attività del fondo pensione. A tal fine la Covip predispone schemi di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari e detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso i suddetti schemi, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche in esame, nonché relativamente ai documenti sulla politica di remunerazione e sulla valutazione interna dei rischi.
Trasferimento transfrontaliero
Ai fondi costituiti come associazioni o come soggetti dotati di personalità giuridica, ai fondi aperti e a quelli preesistenti, che hanno personalità giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, viene riconosciuta la facoltà di trasferire o di ricevere (previa autorizzazione della COVIP) tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti a o da un fondo pensione autorizzato o registrato in un altro Stato membro dell’UE (rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/2341 ). Nel caso di trasferimento verso un fondo estero, oltre alla previa approvazione della COVIP, è necessaria la preventiva approvazione della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell’impresa promotrice.