invalidita civileLa pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali. Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per avere diritto al sostegno economico.

 

Destinatari. La prestazione, introdotta dall’articolo 12 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola).

 

Il beneficio, come accennato, può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Dal 1° gennaio 2016 il limite massimo per il riconoscimento del sostegno è stato elevato a 65 anni e 7 mesi e, per gli anni successivi, dovrà essere adeguato ai sensi della speranza di vita.

 

La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2016, a 279,47 € al mese.

 

Il reddito. Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, che comunque risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l’assegno mensile di invalidità. Per l’anno 2016 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.532,10€.

 

Una particolare questione era sorta in passato in merito al fatto se questo limite di reddito si riferisse al reddito coniugale o solo a quello personale del soggetto invalido. Nella prassi amministrativa, l’Inps ha optato per la seconda interpretazione, più favorevole agli interessati, salvo essere smentita più volte dalla prevalente giurisprudenza che ha indicato come tale limite si riferisse al reddito coniugale del soggetto richiedente le prestazioni.

 

Il problema è stato risolto alla radice dal legislatore con l’articolo 10, comma 5 del decreto legge 76/2013 con il quale è stato stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati ed invalidi civili deve essere determinato con riferimento al reddito agli effetti dell’Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui soggetto interessato fa parte. Tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle domande amministrative presentate prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica, il 28 giugno 2013, ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.

 

Compatibilità con altre prestazioni. A differenza di quanto previsto per l’assegno mensile, la pensione di invalidità civile non è incompatibile con alcuna altra prestazione a carattere previdenziale. L’incompatibilità infatti è stata abrogata dall’articolo 12 della legge 412/1991: pertanto dal 1° gennaio 1992 la prestazione può essere riconosciuta anche titolare di altre prestazioni previdenziali di invalidità (es. pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità). La prestazione è, parimenti, compatibile con l’indennità di accompagnamento ed è altresì erogabile se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (articolo 14-septies, legge 33/1980).

 

Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all’invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Nè ovviamente la pensione può essere riconosciuta qualora il titolare percepisca gli indennizzi previsti in favore per i ciechi civili e per i sordomuti per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche.

 

Trasformazione. La prestazione, come indicato, spetta sino a 65 anni e 7 mesi di età (requisito di età da adeguare alla speranza di vita Istat). Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

 

Svolgimento di attività lavorativa. In merito al requisito della totale inabilità, il Ministero del Lavoro ha indicato questo non deve essere inteso come assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Infatti non si può escludere a priori che, anche in caso di una invalidità pari al 100%, possono permanere in capo all’invalido effettive capacità residue lavorative, che possono essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta (Circolare Ministero Lavoro 5/1988). La prestazione, pertanto, risulta compatibile con la possibilità di svolgere attività lavorativa a differenza di quanto accade con l’assegno mensile. Resta inteso che dall’attività lavorativa non deve derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione in parola.

 

La maggiorazione sociale. Si ricorda che l’importo base della pensione di inabilità civile può subire un aumento di 10,33 euro al mese (per tredici mensilità) qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo.

 

L’articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 riconosce, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2001 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione (per il 2016 questo valore è pari a 5.959,20€); b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne’ redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2016 questo limite è pari a 12.483,77€) . Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

 

Al compimento dei 60 anni l’articolo 38 della legge 448/2001 riconosce una ulteriore maggiorazione della pensione di inabilità civile, il cd. incremento al milione, in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali. Per effetto di tale maggiorazione la prestazione può essere incrementata di ulteriori 358,86€ (2016) per raggiungere i 638,33€ al mese.

 

L’incremento in parola è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 8.298,29 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 8.298,29 euro, ne’ redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 8.298,29 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale (cioè 14.123,20€); c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento deve essere corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.