ottava salvaguardia esodatiLe operazioni di monitoraggio mostrano l’eccedenza di circa 15 mila ulteriori posti che possono essere utilizzati, similmente a quanto accaduto in passato, per il finanziamento dell’ottava salvaguardia a settembre.

 

Settima salvaguardia verso la chiusura. L’ultimo monitoraggio pubblicato ieri dall’Inps aggiornato al mese di Agosto evidenzia circa 11.500 domande accolte rispetto ad un totale di 26.300 posti; 11.479 le certificazioni già spedite ai diretti interessati. Sono solo 964 le domande giacenti, cioè ancora in attesa di definizione, mentre le pensioni liquidate sono ben 5.466. Praticamente quasi terminate le operazioni di certificazione per i lavoratori che hanno prodotto istanza di accesso all’interno dei profili di tutela relativi agli autorizzati ai volontari (solo 155 domande ancora da vagliare), ai cessati dal servizio (193 le domande da controllare), chi nel 2011 assisteva figli con disabilità tramite il congedo biennale e chi nel 2011 ha concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato (restano rispettivamente 49 e 77 domande ancora giacenti).

 

Superato lo stallo che interessava il profilo “mobilità/TSE” anche se restano numerose le domande respinte: su 6.300 posti disponibili solo 2.832 sono state le domande accolte, più del triplo quelle respinte (8.725) ed altre 490 ancora giacenti. Questo profilo ha dato molto filo da torcere all’Inps e al Ministero del Lavoro sin dall’inizio quando sono emersi alcuni problemi interpretativi. Secondo la legge 208/2015 potevano far parte del gruppo i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.

 

Per l’accesso alla salvaguardia era poi necessaria la maturazione del diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, entro la data di scadenza dell’indennità di mobilità (o dello speciale trattamento edile) se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 oppure, se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2012, entro i successivi 12 mesi dalla scadenza degli ammortizzatori sociali predetti. Le difficoltà interpretative hanno riguardato in particolare i lavoratori provenienti dalle aziende cessate o sottoposte a procedure concorsuali per le quali, come si evince dalla norma, non era necessaria la presenza di un accordo sindacale entro il 2011 che disponesse il ricorso agli ammortizzatori sociali. Tale norma ha imposto un ulteriore round di approfondimento da parte dell’Inps per verificare presso le Camere di Commercio se l’azienda avesse cessato l’attività o meno rallentando di fatto le operazioni di certificazione per questo profilo. In definitiva se l’azienda non avesse cessato l’attività bisognava, infatti, rispettare la condizione di aver stipulato l’accordo entro il 2011 per rientrare in salvaguardia; in caso contrario no. Questo in linea di massima. Che la formulazione della norma per questo specifico profilo di tutela sia stata farraginosa lo dimostra comunque l’alto numero di domande respinte. In caso di diniego della salvaguardia è dunque opportuno farsi mettere per iscritto le ragioni in modo da poter approfondire successivamente la propria posizione ed eventualmente proporre istanza di riesame.

 

Le operazioni di monitoraggio mostrano comunque l’eccedenza di circa 15 mila ulteriori posti che possono essere utilizzati, similmente a quanto accaduto in passato, per il finanziamento dell’ottava salvaguardia, il cui disegno di legge (qui il testo del provvedimento) è stato già incardinato in Commissione Lavoro alla Camera a fine luglio e riprenderà a settembre.