Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 10 ottobre 2014, n. 147, entrata in vigore il 6 novembre 2014 che, agli articoli 1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (allegato n. 1).
In particolare l’articolo 1 apporta delle modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria delle nuove disposizioni recate dalla legge in argomento.
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 147 del 2014 prevede altresì una corrispondente riduzione delle risorse stanziate all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Ciò posto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014), continuano ad accedere alla cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014.
Quanto alle modalità di accesso alla salvaguardia da parte dei lavoratori in argomento, continua a trovare applicazione la procedura di cui all’art. 3 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, attuativo della cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 (v. messaggio n. 4678 del 2013, punto 2.1).
Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento di cigs è condizione per l’accesso alla salvaguardia; in particolare, il trattamento di cigs deve sussistere al momento dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014) ovvero iniziare entro 15 giorni dalla predetta data (entro il 21 novembre 2014). Tale trattamento dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può essere successiva al 30 dicembre 2016.
In relazione a quanto sopra ai menzionati lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2014 al 30 dicembre 2016 non si applicherà l’art. 2, comma 46, della legge 28 giugno 2012 n. 92 – come modificato dall’art 46 bis, comma 1, lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (vedi circolare n. 2 del 2013). In tal caso i lavoratori avranno la durata della prestazione calcolata ai sensi dell’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991; al riguardo si fa riserva di un successivo messaggio da parte della DC Prestazioni a sostegno del reddito.
Lavoratori di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, come modificato dall’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014. | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
N. 20.000 lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali.
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– Siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs – entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero.
ovvero – siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012. -Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991. |
Consulta il documento completo: Messaggio numero 8881 del 19-11-2014
FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale