L’INPS applica da subito la norma della Legge di Stabilità che abolisce il taglio della pensione anticipata a chi si ritira prima dei 62 anni ma con il contributivo pieno.
L’INPS recepisce la Legge di Stabilità 2015 e toglie, dall’1 gennaio 2015, la decurtazione dell’1% o 2% alla pensione anticipata che era stata prevista a decorrere da quest’anno per coloro che maturano il requisito contributivo pieno entro la fine del 2017. L’istituto previdenziale lo ha comunicato con il messaggio 417/2015, applicando quindi la novità introdotta dalla manovra in attesa che vengano diramate istruzioni operative.
Pensioni anticipate
Si tratta dell’applicazione di una modifica alla Riforma pensioni Fornero introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, per la precisione dal comma 113. Il quale prevede appunto che le pensioni anticipate decorrenti a partire dal 2015 non abbiano più la riduzione prevista dalla Legge Fornero (articolo 24, comma 10, Dl 201/2011), a patto che maturino il requisito pieno di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Prima di questa disposizione, quindi fino allo scorso 31 dicembre 2014, la Riforma Fornero prevedeva un taglio dell’assegno previdenziale pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età minima (62 anni), e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni. Ricordiamo che la Legge riguarda chi sceglie la pensione anticipata, quindi si ritira prima dei 62 anni avendo però almeno 42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne.
Lavoratori precoci
In realtà, c’era già una norma che toglieva questa decurtazione, ma non per tutti: si tratta dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 216/2011 (con tutte le modifiche apportate da leggi seguenti), il quale prevedeva di non applicare il taglio dell’1% o 2% ai cosiddetti lavoratori precoci, ovvero coloro che avevano tutti i contributi derivanti esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Si potevano conteggiare anche i periodi di maternità, infortunio, malattia, congedi parentali, permessi per assistere un parente in condizione di handicap grave, assolvimento degli obblighi di leva, cassa integrazione guadagni ordinaria, ma non altre tipologie di contributi (ad esempio, il riscatto della laurea, o eventuali periodi di contribuzione volontaria).
Requisito contributivo
La Legge di Stabilità, invece, ha esteso la pensione piena a tutti i lavoratori che maturano il requisito contributivo, indipendentemente dalla tipologia di contributi versati. In attesa di più precise istruzioni operative, anche in ordine alla corretta interpretazione del coordinamento di tutte le regole sopra citate, l’INPS ha deciso di applicare da subito la modifica contenuta in manovra, pagando quindi la pensione anticipata piena a chi si ritira con il requisito contributivo nel 2015.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Barbara Weisz