Nel breve approfondimento odierno alcune utili indicazioni in merito alla definizione e alle indennità correlate all’inidoneità temporanea al lavoro.
In relazione al rapporto di lavoro, la malattia si qualifica come l’evento da cui deriva un’impossibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa non imputabile al lavoratore; con la conseguenza che questi, assolto l’invio del certificato medico attestante l’esistenza della malattia, ha diritto alle prestazioni previste all’art. 2110 cc, e cioè la conservazione del posto di lavoro, l’accredito figurativo della contribuzione, il trattamento economico.
Ricordiamo che la Legge n. 68/1999 (in particolare nei suoi commi 4 e 7 dell’art. 4 e 1) stabilisce che:
- I datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti “a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità”;
- per tali lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nei casi in cui si possa adibire gli stessi a mansioni equivalenti o inferiori.
Scopriamo cosa accade nello specifico quando si verificano casi di inidoneità temporanea al lavoro.
Inidoneità Temporanea: di cosa si tratta e cosa comporta
La sopravvenuta infermità del lavoratore comportante la sua inidoneità a svolgere le mansioni (es: causata da un infortunio) configura un’ipotesi distinta dalla malattia che ha carattere temporaneo, mentre essa si caratterizza per essere permanente o con una durata temporale indeterminata o quantomeno indeterminabile.
Per inidoneità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia.
Ovviamente per infortunio si intende l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili e per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
L’indennità per inidoneità temporanea
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
Erogazione
L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
Calcolo
L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.
L’indennità è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall’Inail che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
I lavoratori affetti da silicosi o asbestosi percepiscono un assegno giornaliero, pari all’indennità temporanea assoluta, nei giorni in cui devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure.
Casi particolari: settore della navigazione
Per il settore navigazione l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco. L’indennità è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo o sulla licenza. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione effettivamente percepita dall’assicurato nei trenta giorni precedenti lo sbarco.
Per il calcolo della prestazione per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell’art. 118, Testo unico 1124/1965.
Modalità di richiesta
Il lavoratore informa il proprio datore di lavoro dell’infortunio immediatamente e della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione e presenta il primo certificato medico.
Il datore di lavoro inoltra la relativa denuncia alla Sede competente da individuare in base al domicilio del lavoratore, entro due giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico per l’infortunio ed entro 5 giorni per quello di malattia professionale, attraverso:
- sezione Servizi online del portale Inail > Denunce di infortunio online
- Pec (posta elettronica certificata), nel caso di difficoltà tecniche nell’accesso e/o nell’utilizzo dei Servizi online. Il lavoratore può farsi assistere da un Patronato.
Settore navigazione
Per il Settore navigazione, l’assicurato deve dare al comandante della nave immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, indicando se vi sono stati eventuali testimoni.
Per gli infortuni, non guaribili entro tre giorni, il comandante o l’armatore deve inoltrare tempestiva denuncia all’Inail e all’Autorità marittima o consolare competente.
Se l’infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, nel modulo di denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.
La documentazione relativa allo sbarco è necessaria per l’istruttoria dei casi di infortunio del personale iscritto nei ruoli di equipaggio. Pertanto, ai fini della corretta definizione del caso, qualora il comandante/datore di lavoro non abbia indicato in denuncia i dati relativi allo sbarco attestati dall’Autorità marittima/consolare, l’Istituto richiederà al lavoratore copia del libretto di navigazione.
In caso di malattia professionale il lavoratore del Settore navigazione deve seguire la procedura prevista da Inail per le altre categorie di lavoratori.
I requisiti per l’indennità
L’indennità viene erogata a condizione che:
- la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
- l’associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad Inarcassa nei tre anni immediatamente precedente l’insorgenza dell’inabilità e sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;
- l’associato resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
- l’associato non sia già pensionato Inarcassa;
- l’evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2021: 66 anni e 3 mesi di età e 34 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).
Fonte: articolo di Simone Bellitto