informativa-fondo-perseo-silenzio-assensoInformativa Fondo Perseo e Silenzio Assenso: alcune indicazioni nella risposta ad un quesito a cura del Dottor Andrea Bufarale.


A far seguito del nuovo accordo sull’adesione al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio mediante silenzio assenso, questo Ministero intende conoscere quali categorie di lavoratori sia necessario considerare come “nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2019” al fine di rendere l’apposita informativa.

a cura di Andrea Bufarale

Informativa Fondo Perseo e Silenzio Assenso: alcune indicazioni

Come ricordato, lo scorso 16 settembre è stato sottoscritto tra ARAN e parti sindacali l’accordo che regolamenta l’adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche con la modalità del silenzio-assenso.

Come possiamo leggere nella documentazione pubblicata sul sito dell’ARAN, tale accordo, di cui parleremo successivamente, si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio (ministeri, regioni, autonomie locali, sanità, enti pubblici non economici, ENAC, CNEL, università, enti di ricerca, agenzie fiscali).

L’accordo prevede nello specifico:

  • per tali categorie di lavoratori, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (15 novembre 2021), le amministrazioni devono fornire al personale interessato l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.
  • nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione il lavoratore può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

Chi non è destinatario dell’informativa?

Detto ciò, ed al fine di chiarire la portata applicativa di tali disposizioni la stessa ARAN ha pubblicato delle FAQ aggiornate in ultimo lo scorso 11 ottobre che hanno esplicitato quali categorie di lavoratori non devono essere considerate come “nuove assunzioni a decorrere dal 1 gennaio 2019” e quindi non devono essere destinatari della citata informativa (fermo restando che l’accordo si applica solamente al personale di ruolo).

A tal fine non deve essere considerata nuova assunzione:

  • il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, comando o altra forma di assegnazione temporanea; in quest’ultimi casi il riferimento deve essere alla data di assunzione nell’amministrazione di appartenenza (originaria, nel caso di mobilità, attuale, nel caso di comando o altra forma di assegnazione temporanea). Conseguentemente si deve ritenere che la data di riferimento debba essere quella di prima assunzione;
  • la progressione di carriera, l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS,
  • in base al principio della continuità del rapporto previdenziale, l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]