numero-massimo-mandati-sindaci-corte-costituzionaleA fornire delucidazioni sull’indennità non percepita dal sindaco sospeso è il Dipartimento per gli Affari Interno e Territoriali del Ministero dell’Interno.


Il DAIT ha pertanto pubblicato una nota di chiarimento in merito alla possibilità di corrispondere al sindaco – sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 e successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena – dell’indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione.

Si ricorda che il sindaco, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

Secondo l’articolo 11 del sopra citato decreto:

Sono sospesi di diritto dalle cariche:

  • coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per diversi reati gravi, indicati all’articolo 10 dello stesso decreto (come ad esempio traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; oppure porto,
    il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti);
  • coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
  • coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di stampo mafioso.

Indennità non percepita dal sindaco sospeso

Al riguardo, si rappresenta” – spiega la relazione – “con nota prot. n. 15874 del 29 maggio 2023, che l’indennità è recepita, dal legislatore, quale generale ristoro per l’impegno elettivo effettivamente svolto dall’amministratore e come ristoro delle spese comunque connesse alla posizione rivestita e al decoro di essa.

L’emolumento, chiarisce pertanto il Dipartimento del Ministero, in quanto correlato alla carica, non può essere corrisposto all’amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale, che inibiscono l’esercizio delle funzioni elettive.

Al riguardo, questo Ministero, si è già espresso in tal senso in passato e, da ultimo, con parere del 29 agosto 2022, precisando che l’indennità di funzione non è correlata automaticamente all’elezione del sindaco quanto all’esercizio effettivo del mandato politico. Pertanto, l’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva“.

Il testo completo della Nota

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it