Il parere ARAN AFL64a, valido in particolare per il comparto Funzioni Locali e Sanità, fornisce alcune interessanti indicazioni sull’indennità di mancato preavviso dei dipendenti pubblici per l’anno 2023.
Questo documento fa riferimento alla cosiddetta “indennità di preavviso“, che sussiste in alcuni casi di risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro.
Infatti la fine di un rapporto di lavoro se non sorretta da una giusta causa (ovvero un inadempimento della controparte talmente grave da rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), deve essere intimata con il preavviso stabilito dal contratto collettivo di categoria. Si tratta di un periodo di tempo durante il quale il rapporto di lavoro continua a svolgersi senza alcuna alterazione.
Nei casi invece di preavviso non lavorato la parte che interrompe il rapporto è tenuta a indennizzare la controparte con l’indennità sostitutiva del preavviso.
Indennità di mancato preavviso dipendenti pubblici 2023: il parere ARAN
L’ARAN si occupa, dunque, con il parere in esame, dell’applicazione di questa specifica indennità per alcuni comparti del pubblico impiego, con possibile ricaduta anche sugli altri comparti ad ampio raggio.
Questo è il quesito posto all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni:
Qual è la corretta applicazione dell’indennità di mancato preavviso nei CCNL 2016/2018 comparto sanità, area sanità e area funzioni locali?
E questa qui di seguito è la risposta all’interrogativo.
Qualora dovesse intervenire una risoluzione per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente del dipendente a proficuo lavoro, essa determinerà tutte le conseguenze del caso incluso l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.
Si tratta in questo caso dell’evidente impossibilità di rispettare i termini di preavviso lavorato a causa delle condizioni di salute del dipendente impossibilitato a portare a termine la prestazione lavorativa.
Tuttavia coesistono due orientamenti distinti e separati in materia:
- in base alla Legge 335/1995 sull’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con conseguente non ricollocabilità lavorativa, può escludersi l’erogabilità dell’indennità sostitutiva di preavviso (come indicato nella sentenza 556/2021 emessa dalla Corte di Cassazione)
- invece se il verbale di accertamento medico fa riferimento alle altre disposizioni legislative che consentono la ricollocabilità lavorativa dopo il pensionamento, si prevede regolarmente l’erogabilità dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui il parere AFL64a dell’ARAN.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it