Indennità Malattia Inps 2019: l’Inps aggiorna i limiti di reddito. Modifiche anche ai limiti per maternità e congedi.
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Aggiornati i minimali di reddito per il calcolo dell’indennità di malattia e le prestazioni di maternità/paternità e tubercolosi nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
L’Inps aggiorna le retribuzioni di riferimento per il calcolo indennità malattia inps 2019, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti. Lo fa con la circolare numero 79/2019 in cui l’istituto adegua i valori da utilizzare nel 2019 a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell’1,1% comunicato lo scorso novembre dall’ISTAT.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2019, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2019, alla circolare n. 4/2019.
Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?
Indennità Malattia Inps 2019
I chiarimenti riguardano i lavoratori per i quali si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente e già in parte illustrati nella Circolare Inps 6/2019 o quelli fissi da prendere a riferimento per le prestazioni tubercolari già illustrati con la Circolare Inps 4/2019. Così per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, devono essere liquidati sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, a 48,74 euro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) la retribuzione di base per la liquidazione delle predette prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2019, è pari a 43,35 euro.
Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni le prestazioni economiche in parola sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Nelle more della pubblicazione dei nuovi redditi applicabili nel 2019 il reddito applicabile, per l’anno 2019, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è valido il reddito stabilito per l’anno 2018 pari a 57,60 euro (cfr Circolare Inps 86/2018).
Autonomi
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a 43,35 euro per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; a 48,74 € per Artigiani e Commercianti; e a 27,07 € per i pescatori con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2019.
Gestione dei Parasubordinati
L’Inps comunica anche il valore dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori assicurati presso la Gestione Separata. Nel 2019 per l’indennità di malattia giornaliera si ha diritto a 11,24 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione; si sale a 16,86 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8, per arrivare a 22,48 euro se le mensilità sono da 9 a 12. In caso di degenza ospedaliera, invece, l’indennità va da un minimo di 22,48 euro (con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi), a 33,71 (accrediti per 5-8 mesi), fino a un massimo di 44,95 euro (da 9 a 12 mesi).
Congedi Parentali e Congedo Straordinario
L’Inps comunica, inoltre, il limite di reddito entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore dipendente l’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 cioè per i periodi superiori a sei mesi e per quelli spettanti tra il 6° e l’8° anno di vita del bimbo. In tal caso l’indennità di congedo parentale spetta (in misura pari al 30% della retribuzione) a condizione che il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5).
Infine per quanto riguarda il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono disabili ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 tenuto conto che nel 2019 il valore massimo tra indennità e contribuzione figurativa è pari a 48.495,36 € il valore massimo dell’indennità per quei lavoratori la cui aliquota contributiva è del 33% è pari a 36.463 euro annue (99,90 euro al giorno) e 12.032,36 euro di contribuzione figurativa.