Con un’ordinanza, la Cassazione ha deciso che l’indennità di malattia comprenderà anche i casi di ansia e depressione: ecco nel dettaglio.
Indennità malattia ansia e depressione: come sappiamo, l’indennità di malattia viene riconosciuta, quando si verifica un evento morboso ai lavoratori, che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.
Il diritto all’indennità di malattia scatta dal quarto giorno di assenza (i primi tre, infatti, sono indennizzati a totale carico dell’azienda) e finisce alla fine della malattia.
Ebbene, la Cassazione ha riconosciuto questo diritto anche ai lavoratori che soffrono di ansia e depressione.
Ecco la situazione nello specifico.
Indennità malattia ansia e depressione: l’ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza n°29611 dell’11 ottobre 2022, la Cassazione ha stabilito l’allargamento dell’indennità di malattia professionale, anche per i casi di ansia e depressione nei lavoratori.
Nella sentenza di ottobre, la Cassazione ha preso in esame il caso di un lavoratore entrato in depressione, a causa del suo impiego. Perciò, l’Inail è stato obbligato a dargli l’indennità. In quel caso, il medico aveva accertato che lo sviluppo della patologia era dovuto alla situazione lavorativa.
Secondo il Testo Unico n°1124/65, dedicato alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, sono soggette ad indennizzo tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo.
Indennità malattia ansia e depressione: i doveri dell’Inail
L’Inail non può fare distinzione tra malattie fisiche e psichiche, ma deve riconoscere una copertura assicurativa, in entrambi i casi.
Come riportato dal sito dell’Inail, viene erogata una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Ciò avviene sia in caso di infortunio che in caso di malattia professionale, che impediscano al lavoratore di svolgere la sua attività lavorativa.
Anche nei casi di ansia e depressione, perciò, l’Inail è dovuto ad erogare al lavoratore un contributo economico, a partire dal quarto giorno di assenza fino alla guarigione. Purché sia dimostrato il nesso causale con l’attività lavorativa.
La retribuzione media sarà del 60% fino al 90° giorno e del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
In caso di ricovero, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo erogato, nei confronti del lavoratore senza familiari a carico.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it