Indennità di Funzione Amministratori Locali, la Corte dei Conti della Puglia, con la Delibera n. 75/2019, è intervenuta sull’argomento.
La Corte dei Conti per la Puglia ha risposto ad una richiesta di parere in tema di indennità di funzione degli amministratori locali.
Nel dettaglio, il quesito posto ai giudici contabili della Puglia mirava a conoscere se a un componente della Giunta comunale con contratto di lavoro a tempo determinato sia possibile riconoscere l’indennità di carica intera nei periodi di costanza del rapporto di lavoro.
A fronte del prescritto dimezzamento dell’indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, la questione posta attiene all’operatività o meno del dimezzamento nei confronti di amministratori locali che siano parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Disposizioni normative
Secondo alcune norme regionali (come in Sicilia in forza dell’art. 9, comma 8, della L.R. 24 giugno 1986, n. 31) espressamente si prevede che non possano essere collocati in aspettativa i dipendenti a tempo determinato.
Da ciò consegue che il dipendente a tempo determinato non può esercitare alcuna opzione e tale impedimento, non riferibile ad una sua scelta ma alle superiori determinazioni dello stesso legislatore, non può farsi ridondare a suo discapito, in quanto è lo stesso legislatore che pone quale presupposto del dimezzamento la scelta del lavoratore, scelta che non può prescindere dalla circostanza che l’ordinamento effettivamente la preveda.
Nel caso in cui, pertanto, come quello sottoposto all’esame di questa Corte, il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa» (deliberazione n. 26/2013/SS.RR./PAR).
Indennità di Funzione Amministratori Locali, Corte dei Conti risponde al quesito
L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato).
Solo nelle specifiche ipotesi di ineleggibilità (ad es., i dipendenti dell’ente locale per il rispettivo consiglio) previste nell’art. 60 TUEL il legislatore ha posto il divieto di collocare in aspettativa i dipendenti a tempo determinato; tale divieto, per la natura eccezionale della norma, non può estendersi oltre i casi in esso espressamente considerati.
Non è quindi pertinente richiamare, come fatto in sede di formulazione del quesito, l’argomentazione giurisprudenziale che, in tema di ineleggibilità, ha individuato, a fondamento della scelta legislativa di escludere l’aspettativa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’incompatibilità dell’istituto con la natura di tale tipologia di contratto, connotato dalla prefissione di un termine.
Il testo della delibera
Qui il testo completo della Delibera n. 75/2019 della Corte dei Conti della Puglia.
Fonte: Corte dei Conti Puglia