L’Inps si adegua all’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il certificato medico introduttivo negativo, attestante la mancata sussistenza delle condizioni per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, non pregiudica la presentazione dell’azione giudiziaria.
Indennità di Accompagnamento, ricorso in tribunale è più semplice.
La presentazione della domanda di invalidità civile può essere equiparata a quella per l’indennità di accompagnamento. E, pertanto, gli interessati possono adire il giudice per ottenere giudizialmente la verifica sanitaria anche se il medico non ha riconosciuto gli estremi per la concessione dell’indennità di accompagnamento nel certificato medico introduttivo.
E’ quanto, in sintesi, afferma l’Inps nel messaggio numero 3883/2019 con il quale l’ente previdenziale si adegua al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La questione
Come noto la prassi Inps impone al medico incaricato di accertare la situazione sanitaria. A seguito della presentazione della domanda di invalidità civile di barrare, in un apposito modulo predisposto dall’ente previdenziale. Se l’interessato versi in una delle condizioni previste dalla legge al fine dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
E cioè che il richiedente sia una “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. Ovvero sia una “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Secondo l’Inps la mancata attestazione nel certificato medico, allegato all’istanza amministrativa, della sussistenza di una delle due condizioni era equiparabile alla mancata presentazione della domanda amministrativa.
E, quindi, rendeva improcedibile un eventuale ricorso dell’interessato in Tribunale non essendo possibile desumere – tramite la sola domanda di invalidità civile – la prestazione richiesta.
Contro tale interpretazione è scaturito un ampio contenzioso legale motivato anche dal fatto che l’impostazione dell’ente previdenziale aveva l’effetto non indifferente di provocare lo spostamento in avanti il dies a quo per il riconoscimento degli arretrati nei casi in cui l’esito dell’azione giudiziale fosse stato positivo per i richiedenti.
L’orientamento della Corte
Ebbene la Corte di Cassazione con due ordinanze recenti (la numero 14412/2019 e la numero 24896/2019) ha sconfessato questo orientamento. I giudici hanno affermato che l’Inps, stante la riserva assoluta di legge prevista in materia di giusto processo (Art 111 Cost.), non può introdurre formule sacramentali, come quelle utilizzate nei moduli predetti, al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda. E’, invece, sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.
Con il messaggio citato l’ente previdenziale si adegua, quindi, all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
In particolare il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile. Con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.
Di conseguenza i funzionari preposti non dovranno sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U. Si tratta, pertanto, di una buona notizia per gli invalidi.