incremento-pensioni-minime-2023L’aumento delle pensioni minime per il 2023 è ufficiale: ecco tutti i dettagli sull’incremento degli assegni all’interno di una Circolare dell’INPS.


A fornire tutti i chiarimenti è la circolare INPS  35 2023 del 3 aprile 2023, che fornisce in pratica le istruzioni ufficiali INPS sull’aumento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, riconosciuto con la legge di bilancio 2023, in via eccezionale, dal  1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024.

Si ricorda che per “pensioni minime” si intendono i trattamenti minimi obbligatori previdenziali che un cittadino deve ricevere per poter condurre una vita dignitosa, un concetto introdotto dalla Legge 638/1983.

Si tratta di un assegno sociale riservato ai pensionati che ricevono un contributo inferiore a quello previsto dalla legge.

Il contributo varia di anno in anno e causa della variazione dell’indice Istat, che mette a confronto la soglia minima delle pensioni col costo della vita. I pensionati che non raggiungono la soglia minima della pensione, prevista dalla legge, riceveranno il trattamento previdenziale, che li aiuterà a raggiungere il limite fissato.

Scopriamo dunque nel dettaglio quali sono le spiegazioni dettagliate dell’Istituto di Previdenza.

Incremento Pensioni minime 2023: le istruzioni dell’INPS

L’incremento si applica alle pensioni che hanno un importo lordo complessivo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, cioè 563,74 euro.

In sintesi, per tutto l’anno 2023, si dovrebbero avere pensioni minime non inferiori a 600 euro per tutti gli over 75 (rispetto ai 525 euro del 2022).

Chi ha meno di 75 anni, invece, non raggiungerà 600 euro: spetterà in quel caso un’altra rivalutazione (1,5%) sull’inflazione con un assegno pari a 570 euro.

L’incremento verrà riconosciuto per tutte le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

Sono invece escluse dal computo:

  • le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione)
  • le prestazioni di carattere assistenziale
  • le prestazioni a carattere facoltativo
  • e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

Esempi di calcolo

Il calcolo dell’incremento si effettua prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare.

L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Nelle tabelle qui di seguito fornite dall’INPS potete vedere alcuni esempi:

  • Importo di base: 563,74 euro

  • Importo di base: 300,00 euro

Il testo completo della Circolare

Potete consultare qui di seguito il testo completo del documento.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it