inconferibilita-incarichi-dirigenzialiLa risposta ad un quesito in materia di Personale ed Organizzazione, nello specifico sull’Inconferibilità degli Incarichi dirigenziali, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Il vincitore di una selezione per un incarico dirigenziale presso questa Regione è stato, negli ultimi due anni, collaboratore di un operatore economico che ha rapporti con l’Ente stesso. Si chiede se sussista o meno una situazione di inconferibilità ex art. 4, c. 1, lett. c), D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

a cura di Andrea Bufarale

Inconferibilità Incarichi dirigenziali

L’art. 4 comma 1 lett. c) del citato D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 prevede testualmente che:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Tanto premesso, occorre comunque ricondurre tale previsione e circoscriverla nel suo ambito di applicazione anche con riferimento a diverse delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC che si sono espresse su tale fattispecie ed in particolare la recente Del. 5 maggio 2021 n. 376.

Infatti, secondo l’autorità anticorruzione, l’incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione e/o negli enti pubblici, ai fini dell’applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, c. 1, lett. c), D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, rileva soltanto nell’ipotesi in cui, da una verifica effettuata in concreto, risulti ad esso riconducibile l’esercizio di competenze di amministrazione e di gestione idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell’ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari dei poteri di regolazione e/o finanziamento.

Il caso in esame

Nel caso di specie, infatti, seppur la Regione intenda conferire un incarico di dirigente di una propria direzione, dobbiamo rimarcare come il legislatore ha comunque voluto limitare la rilevanza/inconferibilità dell’incarico dirigenziale esterno rispetto alla sussistenza di un ulteriore elemento ovvero quello della riconducibilità a detto incarico di funzioni che costituiscono il concreto esercizio di quei poteri di regolazione o finanziamento sui quali si fonda il rapporto tra amministrazione che conferisce l’incarico in destinazione e soggetto privato di provenienza.

In buona sostanza, ai fini della sussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, verificati tutti gli altri presupposti, oltre ad un incarico dirigenziale presso l’amministrazione di destinazione, è necessario che all’incarico stesso siano riconducibili poteri idonei a produrre effetti nei confronti dell’ente di diritto privato di provenienza e/o dell’attività professionale svolta in precedenza.

Come detto dall’ANAC:

si tratta quindi di esaminare, in concreto, se le competenze di amministrazione e gestione e/o dirigenziali riconducibili all’incarico conferito dall’amministrazione di destinazione siano idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell’ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari degli atti di regolazione e/o finanziamento”.

Conclusioni

Pertanto la fattispecie di inconferibilità ex art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sembra poter essere rilevante soltanto qualora all’incarico di dirigente esterno che la Regione intende conferire, sia riconducibile la possibilità di adottare atti destinati ad incidere sulle decisioni di finanziamento della Regione stessa rispetto all’operatore economico di cui l’aspirante dirigente è stato consulente mentre in caso contrario l’incarico potrebbe essere ritenuto pienamente legittimo.

Consigliamo pertanto, prima di procedere al conferimento dell’incarico de quo, di verificare in concreto la possibilità che il dirigente in questione possa adottare o partecipare all’adozione di atti destinati ad incidere sul rapporto di finanziamento intercorrente.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]