A fornire chiarimenti in materia di incompatibilità negli incarichi pubblici è il parere numero 1217/2025 dell’ANAC, che indica chiaramente il divieto di doppio ruolo in Comune e società regionale partecipata.


L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito con fermezza un principio chiave del sistema di prevenzione dei conflitti di interesse nella pubblica amministrazione: chi svolge funzioni di vertice in un ente comunale non può, allo stesso tempo, ricoprire incarichi con responsabilità gestionali in una società partecipata dalla Regione.

Il chiarimento arriva attraverso un parere adottato dal Consiglio dell’Anac il 2 aprile 2025, emesso in risposta a un quesito sollevato da un’amministrazione comunale capoluogo del Centro Italia. Il Comune chiedeva se il direttore di un centro di servizi per anziani potesse contemporaneamente ricoprire il ruolo di amministratore unico di una società a totale partecipazione regionale, impegnata nella consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

La risposta dell’Anac è stata negativa, fondata su un’interpretazione rigorosa delle norme contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2013, che disciplina l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti controllati.

Incompatibilità fondata sul principio di imparzialità

Al centro della questione c’è il principio della separazione tra poteri e funzioni che insistono su livelli istituzionali differenti. Chi guida un organismo comunale — in questo caso un centro servizi dedicato agli anziani — svolge un’attività che, anche se esercitata all’interno di un ente strumentale, rientra nella sfera pubblica e comporta responsabilità gestionali dirette.

L’Anac sottolinea che l’incompatibilità non dipende dalla forma giuridica dell’ente — sia esso un ente pubblico autonomo o una semplice struttura interna all’amministrazione comunale — ma dalla sostanza delle funzioni esercitate. Se la posizione è dirigenziale o comunque apicale, con compiti di gestione o di amministrazione, essa rientra nelle casistiche previste dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 39/2013, che vietano espressamente il cumulo con incarichi gestionali in enti di diritto privato controllati dalla Regione.

Il ruolo di amministratore unico e il controllo pubblico regionale

Il secondo elemento che determina l’incompatibilità riguarda il tipo di incarico proposto: la direzione di una società interamente partecipata dalla Regione. Secondo l’interpretazione consolidata dell’Anac, le società di diritto privato controllate dalla pubblica amministrazione — come nel caso specifico — rientrano a pieno titolo tra gli ambiti soggetti alle regole sulle incompatibilità.

Quando poi, come in questa vicenda, il ruolo ricoperto nella società partecipata è quello di amministratore unico, dotato di deleghe gestionali complete e in assenza di un consiglio di amministrazione, la concentrazione dei poteri su una singola figura acuisce il rischio di conflitto di interessi. L’Anac considera questo assetto organizzativo del tutto assimilabile agli incarichi di vertice che il decreto 39/2013 intende regolare e limitare.

Tutela dell’equilibrio istituzionale e trasparenza

L’Autorità giustifica il proprio orientamento con due obiettivi fondamentali: evitare interferenze tra livelli diversi di governo (comunale e regionale) e garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Se una stessa persona detiene poteri decisionali sia in ambito comunale che regionale, infatti, si rischia di compromettere l’imparzialità dell’azione amministrativa, creando commistioni potenzialmente pericolose per l’equilibrio istituzionale.

La pronuncia dell’Anac richiama quindi all’osservanza rigorosa del principio di distinzione tra le funzioni, con l’intento di rafforzare la credibilità dell’amministrazione pubblica e prevenire situazioni che potrebbero favorire pratiche opache o poco trasparenti.

In definitiva, il parere non solo chiarisce l’applicazione di una specifica norma, ma ribadisce un principio generale: i confini tra amministrazioni di diverso livello vanno mantenuti netti, e le funzioni pubbliche esercitate con poteri gestionali devono restare il più possibile distinte per garantire il buon andamento e l’integrità dell’intero sistema pubblico.

Il parere dell’Autorità

Qui il documento completo.