Le indicazioni sugli incentivi tecnici ai segretari comunali sono contenute nella deliberazione n. 131/2018 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Liguria.
Un Comune, nel caso specifico, chiede un parere in merito alla possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche al Segretario generale che ha svolto attività di Rup in un ente privo di dirigenza, in base a quanto disposto dall’art 113 d.lgs 50/2016.
L’articolo da ultimo citato disciplina, al comma 3, la destinazione (per la quota dell’80%) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, sancendo che gli importi siano ripartiti tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché i loro collaboratori.
La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti destinatari dell’incentivo.
Segretari Comunali e sedi convenzionate: nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale.
La decisione della Corte dei Conti
La questione della riconoscibilità o meno al Segretario Generale che svolge funzioni di RUP dell’incentivo in esame presuppone, quindi, che venga preliminarmente affrontato e risolto il problema dell’equiparabilità o meno dei Segretari comunali ai dirigenti.
Sotto tale profilo, il CCNL 16.05.2001 sancisce che i segretari comunali siamo ripartiti in tre fasce professionali (art 31), disciplinando analiticamente le equiparazioni di ciascuna fascia con le varie categorie o aree professionali, in caso di mobilità presso le altre pubbliche amministrazioni.
L’art 32 del richiamato CCNL, in particolare, nel disciplinare la mobilità, dispone che “il segretario collocato nella fascia professionale B, con stipendio tabellare economico di cui all’art 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale” e che “il segretario collocato nella fascia A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”.
In merito all’inquadramento dei Segretari comunali nei ruoli dirigenziali in caso di mobilità si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 786 del 19 gennaio 2016 hanno ricostruito (anche de iure condendo) il quadro normativo disciplinante la materia.
Da quanto sopra, è evidente che l’equiparazione del Segretario comunale al dirigente ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui all’art 113 d lgs 50/2016 presuppone, al pari dell’equiparazione ai fini della mobilità, la soluzione di complesse problematiche di stampo schiettamente giuslavoristico che- al pari dell’interpretazione del contratto collettivo di riferimento- sono sottratte alla cognizione di questa Corte.
Per le ragioni sopra esposte, la Sezione osserva che l’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di Rup è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.
A questo link, invece, potete consultare le retribuzioni e gli arretrati stipendiali dei Segretati Comunali aggiornati all’ultimo CCNL Dirigenti Pubblici.