Una recente sentenza della Corte dei Conti del Veneto affronta il tema dell’omesso versamento del 50 per cento del compenso all’ente locale in caso di incarichi extra-istituzionali.


Si ricorda che questa disciplina si applica a tutto il personale  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato compresi i dirigenti, anche con incarichi di vertice.

In genere per incarichi extra-istituzionali si intendono attività/incarichi il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri di ufficio e non sono ricollegato dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionalmente ricoperta dai soggetti interessati.

In generale, ai dipendenti pubblici è consentito lo svolgimento di sole attività extra istituzionali che non siano incompatibili con il rapporto di lavoro e al di fuori dell’orario di lavoro.

Incarichi extra-istituzionali e omesso versamento agli enti locali

La Corte ha dichiarato la responsabilità di un dipendente comunale per omesso riversamento delle somme percepite per collaudo non autorizzato di opere pubbliche, in violazione dell’art. 61, co. 9, del D.L. n. 112/2008.

Le disposizioni legislative prevedono infatti che, in caso di autorizzazione di un dipendente pubblico al collaudo richiesto da altro Ente, all’amministrazione di appartenenza del dipendente debbano essere riversati il 50% dei compensi, mentre l’altro 50% va al dipendente autorizzato quali incentivi tecnici.

Dalla violazione dell’obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione e dal conseguente obbligo di riversamento del corrispettivo previsto come sanzione non deriva di per sé alcun danno erariale per l’Amministrazione, avendo tali condotte una valenza neutra ai fini della responsabilità amministrativo- contabile.

La responsabilità è invece integrata ogni qual volta all’illegittimo espletamento di incarichi non autorizzati, si accompagnino poi ulteriori diverse condotte produttive di danno tra cui anche quella distinta ed autonoma dell’omesso riversamento. 

Questo comportamento, nell’integrare un’ipotesi tipizzata di responsabilità erariale, secondo i giufici non va ricondotta semplicemente a una responsabilità sanzionatoria, ma deve essere ascritta tra le fattispecie della responsabilità risarcitoria pura, conseguente all’omessa acquisizione da parte dell’Amministrazione di un’entrata vincolata, prevista dall’ordinamento.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultarlo qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it