Incarichi ex art. 110 del TUEL, focus su profili giuscontabili e limiti alla spesa di personale all’interno dell’approfondimento curato del Dottor Luca Leccisotti.
L’attribuzione di incarichi a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, TUEL) rappresenta una questione di rilievo per le amministrazioni locali, in particolare per quanto concerne i limiti di spesa e la qualificazione giuridica dei trattamenti economici correlati.
Con la deliberazione n. 233/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha chiarito alcuni aspetti interpretativi di questa norma, confermando l’assoggettamento degli incarichi a termine al tetto generale della spesa per il personale, ma escludendo l’applicazione del limite 2016 per l’assegno ad personam eventualmente riconosciuto. Tale pronuncia si colloca in un quadro giurisprudenziale articolato, che riflette la complessità delle disposizioni normative in materia.
L’articolo 110 del TUEL consente agli enti locali di conferire incarichi dirigenziali o apicali a tempo determinato per specifiche esigenze organizzative. Il comma 3 prevede che il trattamento economico del personale assunto in tale regime, comprensivo dell’indennità ad personam, sia definito in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non imputato al costo contrattuale e del personale. Questa disposizione ha generato dubbi circa l’effettiva portata dei vincoli di spesa, inducendo alcuni a ritenere che tali incarichi possano essere esenti dai limiti normativi applicabili alla spesa per il personale.
L’assoggettamento al tetto della spesa per il personale
La Corte dei conti lombarda, in linea con precedenti pronunce, ha rigettato questa interpretazione, chiarendo che gli incarichi ex art. 110 sono soggetti al rispetto dei limiti imposti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006, nonché al tetto previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per il trattamento accessorio. La ratio della norma, secondo i giudici, è evitare che l’utilizzo di tale strumento possa tradursi in una duplicazione dei costi per il personale, compromettendo l’equilibrio finanziario dell’ente. In altri termini, l’assunzione di un dirigente a tempo determinato deve avvenire in sostituzione di altre modalità di copertura della posizione, senza comportare un aggravio complessivo della spesa.
L’assegno ad personam e il limite 2016
La particolarità dell’assegno ad personam, previsto dall’articolo 110, comma 3, è stata oggetto di specifica analisi. La Sezione lombarda ha ribadito che tale emolumento, pur rientrando nel tetto generale della spesa per il personale, non è qualificabile come trattamento accessorio, poiché strettamente correlato alle caratteristiche professionali e culturali del soggetto incaricato, e non a requisiti oggettivi del ruolo. Di conseguenza, l’assegno ad personam sfugge al limite del trattamento accessorio riferito al 2016. Tale interpretazione, in linea con la deliberazione n. 69/2017 della Sezione Basilicata, si pone in contrasto con altri orientamenti, come la deliberazione n. 144/2017 della Sezione Piemonte, che aveva espresso dubbi sulla compatibilità di tale assegno con i vincoli di spesa complessivi.
Criticità applicative e indicazioni operative
Dal punto di vista pratico, la concessione dell’assegno ad personam richiede una motivazione stringente e documentata, correlata alla qualificazione specifica del destinatario e alla necessità di valorizzare competenze aggiuntive rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa. Le amministrazioni devono inoltre assicurare che il trattamento economico complessivo risulti compatibile con le capacità di bilancio e non comprometta il rispetto dei vincoli di spesa.
La Corte ha sottolineato che la mancata chiarezza nella definizione delle modalità di calcolo e attribuzione di tale emolumento può esporre l’ente a rilievi da parte degli organi di controllo, nonché a potenziali responsabilità amministrative in caso di accertata violazione dei limiti di spesa. È pertanto fondamentale che le amministrazioni adottino criteri trasparenti e predeterminati per la gestione degli incarichi a termine, integrando le disposizioni di legge con regolamenti interni che ne disciplinino le modalità applicative.
Conclusioni
La deliberazione della Corte dei conti lombarda rappresenta un importante riferimento per gli enti locali nella gestione degli incarichi conferiti ex art. 110 del TUEL. Pur ribadendo la necessità di rispettare i vincoli generali di spesa, la Corte ha evidenziato la peculiarità dell’assegno ad personam, riconoscendone la natura distinta rispetto al trattamento accessorio e confermandone l’esenzione dal limite 2016. Questo orientamento contribuisce a chiarire un aspetto controverso della disciplina, fornendo indicazioni utili per una corretta applicazione pratica, ma lascia aperte alcune questioni interpretative che potrebbero richiedere ulteriori interventi normativi o giurisprudenziali.
Il testo della deliberazione
Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)