incarichi esterni nella pa legge-giustizia-normaLa circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica fa il punto, con l’intero paragrafo 4, su cosa cambia in materia di incarichi esterni dopo le modifiche introdotte al Testo unico del pubblico impiego dal Dlgs 75/2017.


Il divieto di cui all’articolo 20, comma 5, del d.lgs. n. 75 del 2017 è da intendersi in combinato disposto con la previsione del successivo comma 8, che consente la proroga dei corrispondenti rapporti di lavoro flessibile, anche oltre il termine di trentasei  mesi.

 

In  particolare,  il suddetto divieto  è circoscritto  esclusivamente  alle professionalità  e alle posizioni  oggetto  delle procedure di reclutamento speciale di cui ai commi 1e 2 dello stesso articolo 20 e si applica dunque nel caso in cui le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, siano impegnate nel suddetto piano triennale di reclutamento speciale.

 

Il divieto non opera, invece, nel  caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l’utilizzo secondo il predetto  articolo  9, comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive di personale  assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto.

 

Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare, per il reclutamento speciale, l’utilizzo di risorse di turn aver ordinario nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno.

 

Si ricorda che la deliberazione 37/2015 della Corte dei Conti ha affermato che il divieto prima indicato dal Dlgs 81/2015 e ora travasato nel Testo unico del pubblico impiego, si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i loro effetti anche in un periodo successivo.

 

Resta ferma la disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevista dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001 e il principio generale secondo cui le amministrazioni sono chiamate ad evitare comportamenti elusivi del disposto normativo.

 

A seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, fermo restando il predetto divieto, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione.

 

Nell’ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all’articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.