incarichi-elevata-qualificazione-limiti-trattamento-accessorioIl Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo in materia di incarichi di elevata qualificazione e limiti a trattamento accessorio: ecco i dettagli.


Questo Comune vorrebbe riorganizzare la propria macrostruttura prevedendo l’attribuzione di ulteriori due incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa). Il limite per il trattamento accessorio calcolato nell’anno 2016 può essere rideterminato computando per intero la quota per il personale in convenzione?

a cura di Andrea Bufarale

Incarichi di elevata qualificazione e limiti a trattamento accessorio

Come evidenziato nel quesito, l’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 individua nell’ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale dell’anno 2016 il parametro cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi ai fini della quantificazione del trattamento economico accessorio erogabile ai propri dipendenti.

Più volte la giurisprudenza contabile tra cui l’autorevolissima Sezione delle Autonomie, con Del. 6 ottobre 2014, n. 26/SEZAUT/2014/QMIG ha evidenziato come tale norma, si inserisce “nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata“.

Tale limite comunque è oggi mitigato ed in certi versi superato dall’art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019 n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58, che, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall’art. 23 ivi richiamato, ha inteso adeguare tale limite, in maniera flessibile, a un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Come sottolineato dalla Corte dei Conti Campania Sez. contr. Delib., 21 luglio 2020, n. 97, infatti, la norma del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 ha consentito di “superare definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale“, cosicché “la norma prevista dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pur rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento“.

Tanto ciò premesso, il trattamento accessorio può seguire la dinamica delle assunzioni dell’Amministrazione, fermo restando che, come ribadito dalla recentissima Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., Delib., 5 luglio 2023, n. 151, “il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati, sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale” e diversamente “si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all’entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti“.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]