incandidabilita amministratoriL’istituto dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose vedeva con la l. n. 94 del 2009 l’incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili della dissoluzione dell’ente.

 

 


 

Come regolato dall’art. 143, c. 11, dell’art. 143 TUEL, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circostanziali, che si svolgono nella regione in cui si trova l’ente interessato dallo scioglimento. Il vincolo è relativo al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso.

 

Per l’incandidabilità, il Ministro dell’Interno invia al tribunale competente per territorio la proposta di scioglimento (come stabilito dal comma 4). Il tribunale di competenza valuta “la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile”.

 

La misura è legata all’esigenza di porre rimedio alla mancanza nella vecchia normativa che non impediva agli amministratori coinvolti nelle ingerenze criminali nell’ente di ripresentarsi alle elezioni successive allo scioglimento. L’incandidabilità risponde, pertanto, alle “esigenze di una maggiore individualizzazione degli effetti del provvedimento, da indirizzare prioritariamente ai responsabili del degrado dell’ente”.