Reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro: i chiarimenti dell’INAIL.
L’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro.
L’attuazione di tale disposizione è assicurata dall’Inail attraverso l’emanazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.
Destinatari
I soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Caratteristiche
Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
Le tipologie di interventi previste sono:
- interventi relativi al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro
- interventi relativi all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro
- interventi di formazione.
Modalità di erogazione della prestazione
Gli interventi sono individuati nell’ambito di un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato (Prlp) elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell’Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione dell’Istituto anticipandone i relativi costi per sostenere i quali è possibile chiedere un’anticipazione all’Inail, previa presentazione di fideiussione bancaria e assicurativa. Le modalità relative all’elaborazione e all’approvazione del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, nonché alla realizzazione e al rimborso delle spese degli interventi sono definite nel Regolamento.
- Circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 – Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166.
- Determina del Presidente n. 258 dell’11 luglio 2016 – “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.