Approvato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro”. Il presidente De Felice: “Si rafforza l’azione dell’Istituto verso il recupero della piena integrità psicofisica degli infortunati e dei soggetti affetti da malattia professionale e il loro reinserimento nella propria vita sociale e lavorativa”.
Approvato dall’Inail il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro” che prevede interventi e risorse finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa di infortunati e soggetti affetti da malattia professionale.
Progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro. Il “Regolamento” fornisce concreta attuazione a quanto disposto nella legge di stabilità 2015 che ha attribuito “all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”. L’attuazione di tali interventi è a carico del bilancio dell’Inail e lo stanziamento per il 2016 è di 21 milioni di euro.
De Felice: “Si aggiunge un tassello al modello di tutela globale del lavoratore garantita dall’Inail”. “Con questo Regolamento si aggiunge un tassello al modello di tutela globale del lavoratore garantita dall’Inail – ha detto il presidente dell’inail, Massimo De Felice – e si rafforza l’azione dell’Istituto verso il recupero della piena integrità psicofisica degli infortunati e dei soggetti affetti da malattia professionale e il loro reinserimento nella propria vita sociale e lavorativa”.
Un primo passo essenziale in direzione del pieno reinserimento lavorativo. L’adozione del “Regolamento” consente all’Inail di fornire risposte concrete alle aspettative di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con l’evoluzione delle tecnologie di assistenza, delle nuove tecniche in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro o di accessibilità digitale e architettonica e di formazione.
Dare sostegno alla continuità lavorativa. Entrando nel dettaglio dei contenuti del “Regolamento”, l’articolo 1 precisa che le disposizioni disciplinano – in fase di prima applicazione – gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase del reinserimento professionale. Tali interventi (articolo 2) hanno la finalità di dare sostegno alla continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione svolta dagli interessati o con una mansione diversa rispetto a quella cui l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
Destinatari tutti i lavoratori disabili e tecnopatici, sia subordinati che autonomi. I soggetti destinatari (articolo 3) sono rappresentati dalla generalità dei lavoratori con disabilità da lavoro e dei tecnopatici tutelati dall’Inail, sia subordinati che lavoratori autonomi (sono esclusi, invece, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato).
Tre tipologie di intervento previste. Sono tre le tipologie di interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro previsti dalla norma (articolo 4): per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantisti e domotici, nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro); per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che costituiscono strumento di lavoro); per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature connessi ad eventuali adeguamenti di arredi, dispositivi e ausili, nonché di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione).
Fissati dei limiti massimi di spesa complessivi rimborsabili. Per ciascuna di queste tipologie d’intervento – nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate dall’Istituto e che, per il 2016, sono pari a 21 milioni di euro – l’Inail ha fissato dei limiti massimi complessivi di spesa rimborsabili al datore di lavoro per ciascun progetto e differenziati in ragione della tipologia di intervento: 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e 15mila euro per la formazione.
Il progetto di reinserimento elaborato con le èquipe multidisciplinari delle sedi locali Inail. Il complesso degli articoli 6-13 disciplinano le modalità di elaborazione, verifica, approvazione, realizzazione, rendicontazione e rimborsi dei costi degli interventi realizzati, specificando che questi siano individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale Inail competente per domicilio del lavoratore e con l’apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell’Istituto e col coinvolgimento e il consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.