L’emendamento ripristinerebbe la possibilità di scorrere le graduatorie a favore degli idonei, nel termine di vigenza delle stesse. Scopriamone di più.
Idonei nelle graduatorie Concorsi Pubblici. Un importante emendamento è stato approvato dalle commissioni riunite decima e undicesima del Senato, in sede di esame per la conversione del decreto 101/2019 «disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», introdotto con l’articolo 6-bis.
L’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato interviene sulla disciplina transitoria in materia di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, consentendo fino al 30 settembre 2020 lo scorrimento delle graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 e, a determinate condizioni, fino al 31 marzo 2020 di quelle approvate nel 2011.
Con questo articolo, al comma 1, lettera a) si interviene sostituendo il testo del comma 362. Rimodulando la scadenza delle graduatorie approvate dal 2016 al 2018. E infine, come detto, confermando la validità triennale per le graduatorie approvate successivamente.
Idonei nelle graduatorie Concorsi Pubblici: il nuovo emendamento
Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego. Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
- la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- e la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- infine la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”;
Inoltre, dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
“362-bis.
Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.
362-ter.
È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell’anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020. Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”.
L’emandamento apre quindi anche la possibilità per le PP.AA di assumere dalla grasuatoria in caso di concessione di mobilità volontaria?