Sono state pubblicate le “Linee Guida per lo Svolgimento delle Ispezioni”, un documento volto a regolare e definire l’attività ispettiva dell’ANAC in tutte le materie sottoposte alla vigilanza della stessa, attraverso l’indicazione di precise regole comportamentali e di specifici protocolli adottabili in tale sede, al fine precipuo di assicurare adeguata trasparenza e omogeneità nella conduzione della delicata ed importante attività accertativa svolta fuori sede.
Il provvedimento ispettivo e i relativi esiti, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio, possano essere oggetto di impugnazione diretta, rilevando che: “il ricorso deve ritenersi ammissibile laddove gli atti impugnati evidenzino una valenza ex se lesiva dell’interesse legittimo dedotto in giudizio, nel senso che il loro eventuale annullamento potrebbe produrre un’utilità che non sarebbe più conseguibile attraverso l’annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nel caso di specie, tale valenza immediatamente ed autonomamente lesiva può riconnettersi sia al momento in cui l’Autorità ha ritenuto sussistere la propria competenza per l’esercizio del potere, obbligando in tal modo i destinatari dell’azione all’assolvimento degli oneri di cui all’art. 14, co. 5, l. 287/1990, sia al momento in cui l’Autorità ha deciso di autorizzare l’ispezione»” (Tar Lazio Sentenza 27 novembre 2014, n. 11887); principi giurisprudenziali che potrebbero trovare maggiore applicazione nell’ambito degli accertamenti ispettivi configurati come autonomi iter procedurali.
Con riferimento alla materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, la collaborazione tra l’A.N.AC. e la Guardia di Finanza si sostanzia in:
a) controlli sul rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
b) verifiche sull’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
c) accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
d) controlli relativi all’ottemperanza delle decisioni dell’Autorità.
I risultati dell’ispezione sono comunicati al soggetto e alla struttura ispezionata al fine di garantire gli adeguati interventi di correzione e di tutela da parte degli organi coinvolti nell’ispezione. A tal fine, si precisa che nel caso in cui gli esiti dell’ispezione non evidenzino elementi di irregolarità, la relativa comunicazione, da effettuarsi a cura dell’Ufficio UIS all’esito dell’approvazione consiliare, si limiterà a dare atto del completamento delle valutazioni e dell’assenza di profili di contestazione; in tale caso la trasmissione del rapporto finale, come evidenziato nella Direttiva sull’attività di ispezione, “dà valore aggiunto al buon andamento della pubblica amministrazione,…… contribuisce a diffondere la trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni”.
Qualora dall’attività ispettiva emergano profili di irregolarità suscettibili di contestazione, la relativa comunicazione degli esiti degli accertamenti ispettivi verrà effettuata dal competente Ufficio di vigilanza in sede di contestazione degli addebiti, da inoltrare nelle forme e con le modalità di cui al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione ispettiva e con la collaborazione degli stessi ispettori e del dirigente dell’UIS nei casi richiesti, fatto salvo il caso in cui il Consiglio ritenga di rimettere lo svolgimento del relativo procedimento all’Ufficio ispettivo, in relazione alla particolarità della fattispecie.
Per leggere il testo completo delle linee guida potete consultare il file in allegato a questo articolo.