giorni congedo parentaleL’Inps ha definito modalità e giorni del congedo parentale, conteggiando il periodo in cui può essere richiesto. Vediamolo insieme.


Il congedo parentale è disciplinato dall’art.32 e segg. del Decreto legge n.151/2001 e consiste nel dare la possibilità a ciascun genitore di astenersi dal lavoro, per un periodo ulteriore a quello già obbligatorio di 180 giorni.

Vediamo quali sono i giorni previsti per il congedo parentale.

Come si calcolano i giorni per il congedo parentale

Il congedo parentale è riservato ai genitori naturali, entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore ai 10 mesi. Il periodo può salire a 11 mesi, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.

Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • Alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • Al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette, in caso di astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi;
  • Al genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

Giorni Congedo frazionato

giorni congedo parentaleSe il congedo parentale viene usufruito frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda richiesta.
L’Inps, con la circolare n. 134382/1982 ha stabilito le modalità di conteggio per il congedo parentale.

Bisogna comunque distinguere i diversi casi:

  • Durata del periodo di astensione esattamente pari ad un mese o un multiplo di esso;
  • Durata del periodo o dei periodi di astensione di durata inferiore o superiore al mese. Se inferiore, si sommano le giornate di assenza fino a raggiungere il numero di 30 giorni e tenendo i giorni residui, per sommarli nei periodi successivi. Se superiore alla durata di un mese, ma non multiplo di esso, si computa il mese o il numero di mesi inclusi, lasciando il resto dei giorni che non raggiungono il mese intero.

Nel caso che il genitore fruisca di giorni di ferie o malattia, immediatamente dopo al periodo di congedo, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta), cadenti nell’intervallo, saranno computati nel periodo di congedo parentale.

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante nei periodi di congedo, computato complessivamente tra i due genitori, è il seguente:

  • dalla nascita al 6° anno di vita di ciascun figlio i primi 30 giorni, la retribuzione è riconosciuta al 100% senza riduzioni delle ferie spettanti. Successivamente la retribuzione del dipendente è indennizzato nella misura del 30%.
  • dal 6° al 8° anno senza retribuzione o la retribuzione è al 30% se il reddito del dipendente non supera la soglia determinata annualmente dall’INPS.
  • dall’ 8° al 12° anno senza retribuzione.

Giorni congedo parentale su base oraria

Con la legge del 24 dicembre 2012, n.228, è stata introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n.80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, possano fruire del congedo parentale su base oraria.

Il periodo da poter chiedere è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale mensile.

La regola generale stabilisce che non si possano superare i 10 mesi complessivi. Per i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero, bisognerà fare comunque riferimento al proprio CCNL.

Ma se nel CCNL non ci sono indicazioni, si applicherà la regola generale, che prevede che il massimo della durata del permesso non superi la metà dell’orario medio giornaliero. Ad esempio, chi lavora 8 ore al giorno, potrà richiedere un congedo parentale di massimo 4 ore.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it