Iscritti Gestione Separata INPS: le norme per Indennità di Maternità e Paternità.
L’art. 13 del DLgs 80 del 15 giugno 2015 ha apportato modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335 dell’8 agosto 1995. In particolare è stato inserito l’art. 64-bis in materia di adozioni e affidamenti e l’art. 64-ter in materia di automaticità delle prestazioni.
Iscritti Gestione Separata INPS: le norme per Indennità di Maternità e Paternità
Con propria circolare 42 del 26 febbraio 2016, l’INPS fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
In particolare viene ribadito che l’indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, è per un periodo di astensione di 5 mesi. Contestualmente viene stabilito, in coerenza con la legge, che il diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla gestione separata spetta al lavoratore e alla lavoratrice anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.
Le misure previste dalle menzionate disposizioni sono state introdotte a carattere sperimentale, per le giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 (art. 26 del decreto legislativo n. 80/2015); per effetto del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti.
Come noto, i decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007 subordinano l’erogazione delle indennità economiche di maternità/paternità in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, all’accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità. A tali fini, l’aliquota richiesta è quella maggiorata per le prestazioni di maternità, ed è attualmente pari allo 0,72%. Fermo restando quanto sopra, l’art. 64-ter introduce la possibilità di corrispondere l’indennità in argomento anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, sulla base di contributi “dovuti”, secondo le indicazioni di seguito dettagliate.
Si precisa che queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”,in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante. Si rammenta, infatti, che l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato – nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso di committente) ovvero del 55% e 45% (nel caso di associante) – e che l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo. Per le predette ragioni, la norma non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.
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