gestione separata INPS previdenzaGli iscritti alla gestione separata possono chiedere l’accentramento gratuito dei contributi accreditati nelle altre gestioni previdenziali obbligatorie anche se risultano titolari di un trattamento pensionistico.

 

Perimetro più ampio per la facoltà di computo nella gestione separata. Con la Circolare Inps 184/2015 pubblicata ieri, l’Inps riepiloga la normativa che regola l’istituto introdotto dall’articolo 3 del Dm 282/1996. L’istituto precisa, tra l’altro, che possono ricorrere al computo gratuito dei contributi gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 (tranne gli iscritti alle casse libero professionali) a condizione che: a) abbiano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; b) abbiano almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè accreditati dopo il 1996) purchè risulti comunque almeno un contributo accreditato prima del 1996.

 

La facoltà del computo può essere utilizzata, chiarisce l’Inps, però anche da quei soggetti che abbiano già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo. Ampliando di fatto le possibilità di ricorso all’istituto. In caso di titolarità di trattamento pensionistico, naturalmente, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti per il computo. In sostanza la titolarità di una pensione non impedisce il computo e ciò consentirà agli iscritti di poter valorizzare eventuali spezzoni contributivi rimasti silenti.

 

Si pensi in particolare ad un lavoratore titolare di una pensione a carico dell’AGO che possa vantare però 15 anni di contributi (silenti) in una cassa ex-inpdap, che poi si è iscritto alla gestione separata per un’attività professionale da oltre 5 anni. Ebbene costui potrà scegliere di esercitare il computo al perfezionamento dei requisiti unendo la contribuzione del fondo esclusivo, che non darebbe luogo ad una pensione supplementare, con quella della gestione separata e conseguendo una prestazione pensionistica a carico di tale gestione. Il sistema di calcolo sarà però tutto determinato con il sistema contributivo.

 

I requisiti per la pensione. L’Inps ricorda che nei confronti di coloro che maturano i suddetti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 possono ottenere la pensione al perfezionamento dei requisiti previsti per i contributivi puri iscritti alla gestione separata. In sostanza si può ottenere una pensione  all’età di 63 anni unitamente a 20 anni di contributi a condizione però che l’importo dell’assegno risulti non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale; a 66 anni a condizione che l’importo dell’assegno risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale; al compimento di 70 anni indipendentemente dal valore dell’assegno o, infine, anche se è più difficile che si verifichi, al compimento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) indipendentemente dall’età anagrafica.

 

Facoltà e non obbligo. L’Inps ricorda comunque che l’esercizio del computo è una facoltà dell’assicurato, dunque deve pervenire una precisa domanda da parte dello stesso. Il Computo, può essere esercitato anche da coloro che non versano più nella gestione separata essendo venuta meno l’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, quindi può essere utilizzato da chiunque in passato abbia accreditato almeno un contributo mensile nella gestione.