furbetti-del-cartellino-pa-cassazioneLinea dura sui furbetti del Cartellino nella Pa da parte della Cassazione. Con la sentenza n. 38997/2018 è infatti esclusa qualsiasi tenuità riguardante i fatti incriminati.


Con la sentenza n. 38997/2018, infatti, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, reo di aver fatto timbrare un certo numero di volte il proprio badge ad altre persone, che chiedeva l’applicazione della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

 

La Sentenza

 

A fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato  contestato  (la  Corte territoriale ha ricostruito i singoli episodi evidenziando di volta in volta per quale motivo la diversa ed alternativa lettura degli atti fornita dalla difesa appariva inverosimile) ogni ulteriore critica risulta del tutto incoerente.

 

L’obbligo di motivazione è stato infatti, anche richiamando la sentenza del giudice di primo grado, adeguatamente  soddisfatto  nella  sentenza  impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità.

 

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte,  d’altro canto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità   la   mera   prospettazione   di   una  diversa,   e   per   il  ricorrente   più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:  Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Rv 207944; tra le più recenti Sez. 6,  n. 47204 del 07/10/2015, Rv 265482; per una compiuta e completa  enucleazione  della  deducibilità  del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986  del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).

 

Nell’apprezzamento  delle fonti di prova, peraltro, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta  dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni  che  hanno  giustificato  la  scelta  di  determinate  conclusioni  a preferenza di altre.

 

Il giudice di secondo grado «ha evidenziato che il medico aveva posto in essere un modus operandi “abituale” che costituiva un vero e proprio stile di vita e, sotto tale profilo, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è corretta e coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto».

 

In allegato il testo completo della Circolare.