In un recente parere della Funzione Pubblica si delineano i casi di fruibilità del Congedo Covid-19, con riferimento specifico ai casi al di fuori delle fattispecie previste dalla norma.
Un Ente Pubblico ha infatti richiesto un parere circa la portata applicativa dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30.
Tale disposizione, nell’introdurre ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica, ha contestualmente previsto alcune misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti.
La Funzione Pubblica ha così delineato in maniera puntuale quali siano i casi di fruibilità conformi e quali no.
Fruibilità del congedo Covid-19: il parere della Funzione Pubblica
In particolare, l’oggetto del quesito posto attiene all’applicabilità del congedo Covid anche durante i periodi di sospensione dell’attività scolastica in coincidenza delle festività.
Come noto, la disposizione in oggetto prevede che, qualora la prestazione lavorativa – per sue proprie caratteristiche – non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.
Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
Alla luce del quadro delineato – tenuto conto del tenore letterale della norma e della sua ratio – si ritiene che la fruizione del congedo non possa avvenire se non a fronte della situazione di sospensione delle attività didattiche in presenza scaturente da provvedimenti legati alla pandemia, che, per effetto dell’andamento del contagio, potrebbero anche essere circoscritti a singole realtà territoriali.
Conseguentemente, non si ritiene che la portata applicativa della norma possa essere estesa a fattispecie – vacanze pasquali e giornate festive – in cui non si verifica la prescritta condizione della una sospensione dell’attività didattica in presenza, quanto una sua ordinaria interruzione, secondo la programmazione definita dai calendari scolastici, in ossequio a regole ordinarie del tutto svincolate dalla situazione emergenziale in atto.
Il testo del Parere
A questo link il documento completo.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice