La risposta ad un quesito in materia di personale, nello specifico su corsi di formazione per il personale dell’Ente Pubblico, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Questo Ministero ha rilevato la necessità di far partecipare una propria unità di personale, part-time verticale, ad un corso di formazione organizzato da un’altra amministrazione. Tale corso si svolgerebbe in un periodo in cui la stessa non presta attività lavorativa presso l’Ente. Siamo a chiedere un vostro parere sulla possibilità di autorizzazione alla partecipazione a tale corso ed eventualmente avere chiarimento su quali istituti normativi e/o contrattuali poter attivare.
a cura di Andrea Bufarale
Formazione per il personale degli Enti Pubblici: alcune indicazioni
Il quesito trova innanzitutto riscontro nel principio fondamentale, richiamato anche dagli art. 52 e successivi del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 (nonché previsto anche dagli altri comparti di contrattazione) che la formazione del personale degli Enti Pubblici svolge sempre più un ruolo primario nelle politiche pubbliche e che i corsi di formazione devono essere ideati e predisposti nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza e non del solo singolo lavoratore.
Detto ciò elenchiamo le principali norme di nostro interesse per arrivare alla soluzione di quanto proposto:
– le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati (art. 53, comma 7);
– il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione (art. 53, comma 8);
– il dipendente in part-time (orizzontale, verticale e misto) può essere adibito a lavoro supplementare rispetto a quello concordato con l’Amministrazione, nella misura massima del 25% di questo ultimo e nei limiti dell’orario ordinario di lavoro indicato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (art. 59, comma 2);
– il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (art. 59, comma 3).
– nel caso specifico di part-time verticale con attività prestata in alcuni mesi dell’anno il 25% è calcolato in rapporto al numero delle ore annualmente concordate e può essere svolto anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la propria prestazione lavorativa (art. 59, comma 4);
– nel caso, infine, di prestazione lavorativa eccedente i limiti di lavoro ordinario, si applicherà il comma 7 relativo al lavoro straordinario (art. 59, comma 7).
Detto ciò ove l’Amministrazione ritenga che il corso di aggiornamento sia predisposto nell’interesse della stessa, la stessa potrebbe autorizzare il dipendente alla frequenza del corso di formazione ricorrendo all’istituto del lavoro supplementare,come sopra indicato, sempre che sussistano le richiamate condizioni per il ricorso all’istituto in parola nonché nei limiti prescritti dalla norma richiamata.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]