TFR e Previdenza Complementare: il trattamento dei dati personali e la trasmissione dall’amministrazione al Fondo necessita del consenso espresso del dipendente? Risponde l’ARAN.
In una risposta ad un quesito l’ARAN fornisce una panoramica sull’argomento.
Nello specifico la domande rivolta all’Autorità era la seguente:
Il trattamento dei dati personali e la trasmissione dall’amministrazione al Fondo necessita del consenso espresso del dipendente?
Fondo TFR e trattamento dati personali: serve consenso espresso del dipendente?
L’ARAN ha risposto a questa domanda con il parere CQTF8.
La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.
Secondo il parere espresso dall’ARAN, la liceità del trattamento dei dati personali non risiede nel consenso dell’interessato ma nell’adempimento di un obbligo legale, o nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A.
Ciò si traduce, in pratica, nella non necessità per la PA di acquisire il consenso da parte dell’interessato qualora i dati siano raccolti e trattati per finalità istituzionali.
Il consenso non è richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679 quando i dati personali sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto in essere tra le parti.
Il testo completo del parere ARAN
A questo link potete consultare il testo completo del parere.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice