Fondo Salario Accessorio e Uscita Dirigenti: le regole degli eventuali limiti al trattamento accessorio della dirigenza degli enti locali sono delineate dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Piemonte (delibera n. 124/2018).
La Sezione di controllo per il Piemonte (delibera n. 124/2018) interviene su una questione molto delicata, vale a dire i limiti al trattamento accessorio della dirigenza degli enti locali e le eventuali riduzioni per cessazioni di dirigenti in servizio.
Il quesito
Il quesito, con riferimento ai profili ermeneutici rientranti nella funzione consultiva della Sezione, attiene all’interpretazione dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, che,
“al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”,
prevede un limite quantitativo, già previsto, per l’anno precedente, dall’art. 1 co. 236 della l. 208/2015, all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, il quale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Al tempo stesso la norma dispone l’espressa abrogazione dell’art. 1 co. 236 della l. 208/2015, che prevedeva, anche, l’obbligo per l’ente di procedere automaticamente alla riduzione delle risorse complessive per il trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
La decisione
Deve escludersi che l’ente locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, sia ora tenuto ad una automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del personale.
Esulano, invece, dalla funzione consultiva di questa Sezione, come già ricordato, le questioni relative all’interpretazione dei contratti collettivi, con particolare riguardo al nuovo CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali e al CCNL vigente per il Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali, per gli aspetti relativi alla destinazione della retribuzione di posizione e di risultato non attribuita al dirigente, nonché per quelli relativi all’impatto sulle risorse per il trattamento accessorio del personale della soppressione del posto resosi vacante.
Per i magistrati piemontesi, l’articolo 23, comma 2, non determina automaticamente l’obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale.