fondo-di-garanzia-tfr-inps-cassazioneFondo di Garanzia TFR INPS: quando è legittimo? La Cassazione interviene stabilendo in quali casi questo intervento di garanzia sia valido o meno.


Fondo di Garanzia TFR INPS, la Cassazione. L’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest’ultimo.

 

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha stabilito in quali casi questo intervento di garanzia sia legittimo o meno.

 

Fondo di Garanzia TFR INPS: la Cassazione interviene con una Sentenza

 

Il principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 28136/2018, relativa a un contenzioso tra una lavoratrice e l’Inps. Il Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro presso l’INPS è uno speciale fondo istituito in attuazione della Direttiva UE 987/80; questa ha l’obiettivo di garantire una tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro.

 

Secondo i giudici di Cassazione, per risolvere la questione è necessario stabilire se «l’obbligo del Fondo di garanzia…possa scaturire, incondizionatamente, dalla sola ammissione al passivo della domanda del lavoratore». A tal fine viene ricordato che il pagamento del Tfr da parte del Fondo «ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro». Tale diritto, in base alla legge, matura a fronte di insolvenza del datore di lavoro e della verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo.

 

Tuttavia, secondo la Cassazione, per effetto dell’articolo 2120 è necessario che il rapporto di lavoro si sia interrotto non solo perché il Tfr non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro…ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui all’articolo 2 della legge 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.

 

Di recente, ricordiamo, la Corte Costituzionale si è pronunciata, invece, sulla legittimità della trattenuta del TFR per i Dipendenti Pubblici.

 

 

Fondo Garanzia TFR INPS: in cosa consiste?

 

Ecco una panoramica sul Fondo di Garanzia TFR INPS.

 

Chi può fare domanda

 

Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

 

A decorrere dall’1/07/1997 (art. 24 comma 1 L. 24/6/1997,n. 196) possono altresì fare domanda i soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi (Circ. n. 175 del 03/07/1997; Circ. n. 273 del 30/12/1997; Circ. n. 74 del 15/07/2008).

 

Possono presentare domanda anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR (circ. 89/2012).

 

Lavoratori esclusi

 

  • I Lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP Spa).
  • Lavoratori dipendenti da Aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato);
  • Dipendenti da Amministrazioni dello Stato e parastato, Regioni, Province e Comuni.
  • Giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall’INPGI.

 

I requisiti necessari

 

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).

 

Al riguardo si ricorda che sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici (art. 1 L.F). Sono altresì esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

 

a) di aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

 

c) ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

 

L’onere di dimostrare il possesso congiunto dei tre predetti requisiti grava sull’imprenditore il quale, nel caso in cui non partecipi all’istruttoria prefallimentare, verrà dichiarato fallito.