lavoro_stagionale_2015È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015, che prevede un’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2015.

 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito internet del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.

 

LE QUOTE

 

In base all’articolo 1 del nuovo decreto – così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro del 29 aprile 2015 – quest’anno sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.

 

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

 

Con una successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali quote verranno ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro.

 

Rispetto all’anno passato (DPCM 12 marzo 2014) ci sono quindi 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.

 

Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali.

 

Il nulla osta stagionale pluriennale

 

Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.

 

Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

 

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l’indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

 

Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.

 

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.

 

L’invio delle domande è possibile dalle ore 8,00 dell’8 maggio sino al 31 dicembre 2015.

 

ISTRUTTORIA 

 

Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011, nr.1960 del 20 marzo 2012  e nr. 1845 del 19 marzo 2013 e n.2084 del 3 aprile 2014.

 

Tutti gli invii, pertanto, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

 

Nell’area del singolo utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.

 

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

 

La procedura del silenzio assenso

 

La circolare richiama, inoltre, l’attenzione sulla procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.

 

Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n. 35/2012, è prevista, una procedura più veloce per l’assunzione dei lavoratori stagionali che sono già stati in Italia l’anno precedente e sono tornati in patria alla scadenza del permesso. È stato, infatti, introdotto, già a partire da alcuni anni, un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso in cui il datore di lavoro sia lo stesso dell’anno precedente, qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta.

 

Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, come chiarito nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012, che il datore di lavoro specifichi, nell’apposito campo inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ultimo .

 

La comunicazione obbligatoria di assunzione

 

La circolare richiama, infine, l’attenzione sull’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione, che si ricorda, viene assolto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico.