flat-tax-pensionati-che-trasferiscono-residenza-mezzogiornoPensioni, così la Flat Tax per i pensionati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno. L’amministrazione finanziaria fornisce le prime precisazioni circa l’applicazione del regime di imposta agevolato per i pensionati che trasferiscono la residenza in un Comune del Mezzogiorno.


Arrivano le prime indicazioni circa il nuovo regime agevolato destinato ai titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Le fornisce l’amministrazione finanziaria, tra l’altro, con la circolare 8/E pubblicata l’altro giorno nella quale l’agenzia delle Entrate passa in rassegna le novità introdotte dal legislatore per il 2019 con la recente legge di bilancio. Da quest’anno come noto la legge di bilancio ha previsto un regime fiscale opzionale che consente di tassare con imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità della scelta, i redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

L’opzione è a disposizione da tutte le persone fisiche, a prescindere dalla cittadinanza italiana o meno, a condizione che: a) non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ; b) trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; c) siano titolari di redditi da pensione erogata da soggetti esteri. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace da tale periodo, rimanendo valida per i primi cinque periodi di imposta successivi. L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo Irpef. Per godere dell’agevolazione è necessario trasferire la residenza dall’estero in un comune – non superiore a 20mila abitanti – in una delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo.

I redditi agevolati

L’Agenzia ricorda come i redditi di pensione in questione siano quelli indicati all’articolo 49, comma 2, del Tuir e, quindi, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e che come i redditi esteri agevolati siano, ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del Dpr 917/1986, quelli individuati «sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Dunque l’agevolazione si estende non solo al reddito derivante dalla pensione erogata dal soggetto estero ma anche ai redditi di qualsiasi altra categoria percepiti da fonte estera dal richiedente. È prevista peraltro la facoltà per il pensionato di applicare “selettivamente” il regime, escludendo i redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, che quindi saranno tassati con le regole ordinarie e per i quali si potrà fruire del credito per imposte estere, ove si verifichino fenomeni di doppia imposizione. Di converso restano esclusi dal beneficio i redditi prodotti in Italia. Pertanto non potrà formare oggetto di agevolazione la pensione erogata dall’ente previdenziale italiano del cittadino che si è trasferito all’estero da oltre cinque anni e che intende ritornare in Italia.

L’Agenzia precisa, inoltre, che in relazione al requisito della residenza occorre riferirsi alla definizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del Tuir, secondo cui sono fiscalmente residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sono inoltre tenuti a indicare prima dell’esercizio di validità della scelta, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto la residenza fiscale, informazioni che l’agenzia delle Entrate a sua volta trasmetterà, mediante gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle competenti autorità fiscali dei Paesi interessati.

L’opzione può essere revocata dal contribuente, facendo salvi gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta. E’ inoltre prevista la cessazione del beneficio nel caso in cui venga accertata «l’insussistenza dei requisiti previsti…o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; in caso di revoca o decadenza dal regime, non sarà più possibile esercitare nuovamente l’opzione.