Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021: firmato il rinnovo per circa 13.640 dirigenti negli Enti locali.
L’accordo comprende nello specifico Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.
La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale: un rinnovo che segue quello di un anno fa che ha riguardato invece i dipendenti degli Enti locali.
Ecco tutti i dettagli e le novità introdotte a seguito di questa firma.
Firmato il rinnovo del contratto dei dirigenti degli Enti locali
Il nuovo testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring.
Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.
Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo.
Nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai Segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico.
Aumenti di stipendio
Si prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano invece a circa 11.200 euro.
Previste anche importanti novità per la busta paga dei segretari degli enti locali, con una voce aggiuntiva del 25% per le sedi convenzionate e un aumento del 15% per la retribuzione di posizione in capoluoghi, province e città metropolitane.
Trattamento economico
Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.
Per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della pronta disponibilità.
È stata data una particolare enfasi ai meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.
Relazioni sindacali
In particolare, è stata riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto.
Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nell’Ipotesi di CCNL.
Periodo di prova e varie tutele
Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova e nell’ampliamento di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze.
Sono stati, inoltre, riscritti i principi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione.
Novità per i segretari
Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali.
Con una puntuale riscrittura della disciplina sulla retribuzione di posizione spettante ai Segretari, è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, attraverso la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione espressamente individuati nel testo contrattuale.
Specifiche clausole sono inoltre previste per i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione e per i Segretari operanti nei Comuni capoluogo.
Disciplinata infine l’Indennità di reggenza e supplenza prima regolata dal Contratto Collettivo integrativo nazionale ed inserita, anche per i Segretari, la norma contrattuale sugli incarichi ad interim.
Il testo completo dell’intesa appena firmata
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it