Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo in materia di ferie e recupero festività soppresse: ecco quali sono le regole attuali a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL Sanità.
Sono un dipendente pubblico lavoro alla asl come amministrativo, per il periodo giugno – settembre so che ho 15 giorni di ferie continuative che posso prendere compatibilmente con le esigenze del servizio, la domanda è io posso prendere solo una parte di questi 15 giorni o sono obbligato a richederne tutti e 15 nel periodo giugno – settembre?
a cura di Andrea Bufarale
Ferie e recupero festività soppresse: le novità nel CCNL Sanità
L’ultimo CCNL del comparto Sanità 2019/2021, all’art. 49, disciplina per le ferie ed il recupero delle festività soppresse quanto segue:
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Nello specifico, al fine di rispondere al quesito proposto, rileva la disposizione di cui al citato comma 12 che prevede testualmente “La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” .
Pertanto, la fruizione di 15 giorni continuativi nel periodo “estivo” è un diritto per i lavoratori ma non un obbligo tassativo (il datore ne deve assicurare la fruizione a chi ne faccia richiesta, ma il lavoratore non è obbligato a farne richiesta), fermo restando che, per esigenze di servizio e/o di consumazione ferie entro i termini di legge, il datore di lavoro potrebbe, rispettando la normativa ed i contratti collettivi, imporre la fruizione di congedi in qualsiasi periodo dell’anno.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale