Ecco alcuni interessanti chiarimenti sulle ferie non godute e residue nei casi in cui avvenga la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Come si sa ogni anno i lavoratori per legge hanno diritto alle ferie annuali che, in base al contratto di riferimento, non sono uguali per tutti. A seconda del ruolo e della posizione, infatti, il monte ferie può variare considerevolmente.
Questo ovviamente per quanto riguarda la “normalità” delle situazioni: tuttavia esiste la fattispecie delle ferie non godute nei casi in cui si raggiunga la fine del proprio rapporto di lavoro.
Così a volte può capitare che prima della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente decide di usufruire delle ferie non godute e non utilizzate o è lo stesso datore di lavoro che lo obbliga a prendersele.
Scopriamo quali sono le regole da seguire in questi casi e cosa fare.
Predisposizione delle ferie
Tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, sono tenuti a consentire l’effettuazione delle ferie. Di conseguenza tutte le categorie e le tipologie di lavoratori, inclusi quelli domestici, hanno diritto alla relativa fruizione, compresi i lavoratori in prova.
Spetta al datore di lavoro predisporre le ferie per i propri dipendenti, tenendo conto dell’organizzazione e delle esigenze della sua azienda, oltre che degli interessi del suo dipendente. La normativa vigente infatti stabilisce che il godimento delle ferie non può andare contro gli interessi aziendali.
In linea generale l’art.2109 del Codice Civile e il Decreto legge n.66 dell’8 aprile 2003 ribadiscono che le ferie sono irrinunciabili e che non possono essere sostituite da un’indennità economica.
Ferie non godute e cessazione rapporto di lavoro
Ovviamente il dipendente è tutelato dalla legge anche nei casi in cui il proprio contratto di lavoro venga, di sua iniziativa o suo malgrado, cessato. Cosa accade in questi casi?
Se il dipendente viene licenziato, si dimette o c’è una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, allora è possibile monetizzare le ferie arretrate.
Pertanto le ferie risulteranno monetizzate solo nei seguenti casi:
- Risoluzione consensuale contratto di lavoro;
- Dimissioni presentate direttamente del dipendente;
- Scadenza naturale del contratto a tempo determinato senza che avvenga un rinnovo;
- Licenziamento da parte del datore di lavoro.
Ma attenzione: anche in questi casi esistono delle eccezioni.
Infatti, l’unica eventualità in cui il dipendente perde la possibilità di rivendicare i diritti legati alle ferie si verifica quando il datore di lavoro riesce a dimostrare che il dipendente ha rifiutato di fruire delle proprie ferie annuali. Ciò però risulta valido nei casi in cui il lavoratore esprime al proprio “capo” un rifiuto chiaramente deliberato e consapevole.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it