Entro il 20 agosto 2024, i datori di lavoro dovranno versare i contributi per le ferie non godute dai dipendenti.
Il 30 giugno scorso è stata la data di scadenza entro la quale il dipendente doveva aver esaurito il periodo minimo annuo di quattro settimane di ferie, maturate nel corso del 2022.
Come dichiarato nell’art.10 della legge 66/2003, infatti, al lavoratore spettano due settimane obbligatorie di cui fruire nell’anno di maturazione. Mentre le altre due settimane (o il periodo residuo) vanno fruite entro i 18 mesi successivi.
Il 20 agosto sarà una data importante per i datori di lavoro: ecco perché.
Ferie residue: scadenza importante il 20 agosto 2024 per i datori di lavoro
Se il lavoratore non usufruisce di tutte le ferie spettanti dell’anno precedente (parliamo, quindi, delle due settimane residue, oltre alle due settimane obbligatorie), l’azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali corrispondenti.
Per quanto riguarda le ferie maturate nel 2022, la scadenza per il versamento dei contributi, da parte del datore di lavoro, è il 20 agosto 2024.
Ogni lavoratore, ricordiamo, ha il diritto alle ferie come periodo di riposo. Si tratta, infatti, di un diritto irrinunciabile e non possono essere monetizzate, a meno che non si superi il minimo previsto.
Come anticipato, il lavoratore ha a disposizione un anno per godere delle due settimane di ferie previste e obbligatorie. Mentre, per le altre due settimane, ha a disposizione 18 mesi.
Se il lavoratore non ha goduto delle ferie maturate, allora l’azienda è obbligata a versare i contributi previdenziali sulla parte di ferie non usufruite.
I contributi devono essere versati entro il 20 agosto 2024, senza incorrere in maggiorazioni.
L’obbligo di versare i contributi per le ferie non godute può essere sospeso in caso d’interruzione temporanea del lavoro, come nei casi di maternità, malattia o cassa integrazione.
In questi casi, il termine del versamento riprenderà a decorrere dal momento in cui il lavoratore tornerà in servizio.
Le possibili sanzioni
Il mancato godimento delle ferie entro i termini previsti o la loro monetizzazione può portare ad una sanzione pecuniaria amministrativa, nei confronti del datore di lavoro.
Le multe variano a seconda di quanti lavoratori sono coinvolti e della durata della loro violazione.
Ecco il piano delle sanzioni:
- Sanzione da 120 euro a 720 euro: per un anno di violazione, riguardante fino a 5 lavoratori;
- Da 480 euro a 1800 euro: per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o se si sono verificate per due anni;
- Da 960 euro a 5400 euro: per violazioni riferite a più di 10 lavoratori o se si sono verificate in almeno quattro anni.
Nel caso in cui la violazione interessi oltre il 20% dei lavoratori, allora può essere prevista la sospensione trimestrale del DURC.