In un recente parere dell’Aran, il CFL 2030, si forniscono indicazioni sul calcolo delle ferie e delle festività soppresse per i dipendenti pubblici.


In base a quanto stabilito negli ultimi CCNL pubblici (ma anche privati) le festività «abolite» sono state trasformate in permessi retribuiti (ex festività). Queste ore di permesso consentono al lavoratore di assentarsi per motivi personali senza perdere la retribuzione.

Nel parere odierno l’Aran si occupa del calcolo corretto relativo alla spettanza di ferie e festività soppresse per i dipendenti.

Quali sono le festività soppresse?

Prima di andare a scoprire qual è stata la risposta dell’Aran, facciamo una brevissima premessa sulle cosiddette festività soppresse.

Le festività soppresse sono quelle date che, in sinesi, sino al 1977 erano considerate come giornate festive: si tratta di alcuni giorni contrassegnati come Ricorrenze/celebrazioni Religiose.

Nonostante non siano più festività contrassegnate sul calendario, possono comunque generare ulteriori giornate di fermo lavorativo per i dipendenti pubblici.

Si tratta di cinque giorni totali (qui di seguito quelle dell’anno in corso):

  • domenica 19 marzo 2023 (San Giuseppe)
  • giovedì 18 maggio 2023 (Ascensione)
  • giovedì 8 giugno 2023 (Corpus Domini)
  • giovedì 29 giugno 2023 (Santi Pietro e Paolo)
  • sabato 4 novembre 2023 (Festa dell’Unità nazionale)

Calcolo delle ferie e delle festività soppresse, i chiarimenti dell’Aran

All’interno del quesito un ente chiede di conoscere quale sia il calcolo corretto relativo alla spettanza di ferie e festività soppresse nell’anno di assunzione, nel primo mese lavorato, qualora la frazione di questo mese sia pari a 15 giorni. In sintesi si vuole sapere se aver lavorato in questo arco di tempo equivale (ai fini del calcolo)  ad aver lavorato per tutto il periodo mensile. 

L’Aran, nello specifico, osserva infatti che, come indicato al comma 7 dell’art. 38 del CCNL 16.11.2022Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”.

Pertanto nel caso prospettato, essendo la frazione del primo mese lavorato pari a quindici giorni, ma non superiore, non sussistono i presupposti applicativi della richiamata disciplina e, conseguentemente, in quel mese il dipendente non maturerà alcun giorno. Si ritiene che il criterio espresso al suddetto comma 7 sia estensibile alle 4 giornate di riposo, di cui al comma 6 dello stesso art. 38.

E per tutti gli altri casi?

Il lavoratore avrà diritto alla maturazione dei permessi nei seguenti casi:

  • Se l’ex festività cade in una giornata lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale stabilito per il lavoratore;
  • Se ha diritto all’intero trattamento economica. Perciò, chi utilizza anche una sola ora di permesso non retribuito, in quei giorni, perde il diritto alla fruizione dell’intera giornata.

Si consiglia dunque di non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività di assenze non retribuite come ad esempio aspettative, congedi non retribuiti, pena la perdita del diritto a fruire del permesso.

Il testo completo del parere Aran

Potete consultarlo qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it